(1) Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi in vigore, le spese derivanti dal servizio dei prestiti e dei mutui già contratti e quelle necessarie per il funzionamento degli organi e uffici provinciali, nell'ammontare previsto, tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore.
(2) Nelle spese di cui al comma 1 sono comprese anche quelle autorizzate dalla legge finanziaria annuale, di cui all'articolo 22.
(3) Sono infine indicate distintamente e specificamente contrassegnate, per quanto prevedibili, le spese dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi della Provincia, nell'ammontare presunto secondo i programmi o gli indirizzi approvati, evidenziando quelle derivanti dal servizio di nuovi prestiti e mutui che si prevede di autorizzare nel corso del periodo considerato a norma dell'articolo 3, comma 4, nonché le spese derivanti dall'autorizzazione di nuovi limiti d'impegno.
(4) Il bilancio pluriennale è considerato capiente ai fini della copertura delle nuove o maggiori spese di cui al comma 3, a carico di esercizi futuri, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 3 e il totale delle spese in esso iscritte a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo.