(1) Nel bilancio è iscritto un "fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".
(2) Qualora si tratti di residui già perenti relativi ad importi che la Provincia ha assunto l'obbligo di pagare per assegnazione, per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e forniture eseguiti, con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio sono trasferite dal predetto fondo, per le finalità per le quali furono autorizzate, le somme occorrenti da iscrivere alle pertinenti unità previsionali di base e capitoli di provenienza al fine di integrarne lo stanziamento ovvero ad apposite unità previsionali di base e capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.