(1) Per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999, con decorrenza 1° luglio 1998 sulle voci di cui all'articolo 44, lettere A, B, C, D, E della deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3366 dell'attualmente in godimento viene riconosciuto un aumento pari al 2,4 %.
(2) Con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le tariffe delle prestazioni aggiuntive sono rideterminate come da allegato C)
(3) Con decorrenza 1° gennaio 2000 il tetto del 75% di cui all'articolo 44, lettera G, della deliberazione della Giunta provinciale 21 luglio 1997, n. 3366 viene aumentato al 100%.
(4) Con decorrenza 1° gennaio 2000 il trattamento economico dei Medici di Medicina Generale è costituito:
- 1. dalla quota fissa del compenso ("Onorario Professionale") *
- 2. dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari): **
Anzianità di Laurea On.rio prof.le On.rio prof.le On.rio prof.le On.rio prof.le
0-6 anni 97.005 84.365 56.631 50.995
6-13 anni 100.885 87.740 59.463 53.749
13-20 anni 104.921 91.249 62.436 56.651
20-27 anni 109.117 94.899 65.557 59.710
oltre 27 anni 113.482 98.695 68.835 62.935
- * 1) Quota fissa del compenso per assistito (Onorario Professionale)
Tali importi con decorrenza 1° gennaio 2000, saranno aumentati dell'indice ASTAT per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999.
Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'articolo 38, l'onorario professionale è aumentato del 6 %. - ** 2) Quota variabile del compenso per assistito
Ai medici di medicina generale, la quota variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti voci:
compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico, indennità di bilinguismo, progetti obiettivo.- A) Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
Ai medici spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 41 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C). - B) Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 37, lettere a), b) e c), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere E), F) e G) del presente accordo.
L'entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalla Provincia tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dal Piano Sanitario Provinciale e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C ed i compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui agli allegati E), F) e G) non possono comunque superare il 100 % dei compensi annuali di cui all'articolo 44, lettere A), B), C), D) ed E) del precedente accordo e dal 1° gennaio 2000 il 100 % dell'onorario professionale di cui al presente articolo, comma 4, punto 1). - C) Maggiorazioni per zone disagiatissime
Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissima sede, per un periodo di 2 anni, un'indennità mensile di lire 1.000.000. Al raggiungimento del numero di 500 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi e con decorrenza 1° gennaio 2000, tale indennità verrà erogata a tempo indeterminato nella misura del 40 % dell'onorario professionale di cui al comma 4, punto 1) del presente articolo. Fino al 31 dicembre 1999 rimane in vigore la precedente regolamentazione.
I seguenti comuni sono identificati disagiatissime sedi: Anterivo, Trodena Lauregno, Proves, Senale - S. Felice, Moso in Passiria, Predoi.
Requisiti per ottenere tale indennità sono la residenza e l'ambulatorio principale nel comune identificato disagiatissima sede. Nelle disagiatissime sedi composte da più comuni deve essere garantita l'assistenza ambulatoriale in tutti i comuni. - D) Indennità di collaborazione informatica
Dal 1° gennaio 1998 a tutti i medici di medicina generale che utilizzano apparecchiature e programmi informatici finalizzati alla gestione della scheda sanitaria individuale del paziente ad esclusivo uso del medico, alla elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, alla stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali è corrisposta una indennità forfettaria mensile di lire 300.000, previa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi con le caratteristiche di cui sopra e la data di decorrenza, ove non già rilasciata. - E) Indennità di collaboratore di studio medico
Ai medici di medicina generale che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, è corrisposta una indennità omnicomprensiva pari a lire 200.000 mensili con un numero di assistiti fino a 1500 e un collaboratore assunto per almeno 10 ore sett.li e pari a lire 300.000 mensili con un numero di assistiti oltre 1500 e un collaboratore assunto per almeno 15 ore settimanali. Il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio, ove non già presentata. - F) Indennità di bilinguismo
Ai medici di medicina generale già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni. - G) Progetti obiettivo
Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia lire 1,5 miliardi da destinare a progetti obiettivo nell'ambito della Medicina Generale, importo cumulabile negli anni successivi ove non completamente utilizzato, a cui i medici di medicina generale possono liberamente partecipare.
Entro il 31 marzo di ogni anno le Società Culturali di Medicina Generale, il Sindacato Unitario Provinciale Medici di Medicina Generale e l'Assessorato alla Sanità, concordano i progetti obiettivo per l'anno seguente, identificati anche tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale, sentito il Servizio per la Medicina di Base competente per territorio.
Entro il 30 giugno la Provincia identifica i progetti obiettivo da attivare per l'anno successivo.
Al di fuori dei progetti obiettivo possono essere attivati eventuali progetti pilota con modalità da indentificare da parte del comitato ex articolo 12.
Con decorrenza 1° gennaio 2000 e nell'ambito di quanto previsto dal 1. capoverso della lettera G) del presente articolo, viene attivato il progetto obiettivo "Medicina Generale" a cui possono aderire i medici di medicina generale che dichiarano ai sensi dell'articolo 4 della legge 15/68 di svolgere solo ed esclusivamente attività convenzionata di medicina generale.
La partecipazione a tale progetto obiettivo comporta l'incompatibilità a svolgere ogni altra attività medica, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del presente accordo e della libera professione svolta nei riguardi dei propri assistiti nello studio medico sede dell'attività convenzionata e relativa a singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale.
I medici partecipanti a tale progetto obiettivo devono aumentare l'orario giornaliero di apertura dello studio medico di ½ ora se con un numero di scelte fino a 1000 rispettivamente di 1 ora se con un numero di scelte oltre 1000.
A fronte di tali impegni, viene riconosciuto ai medici di medicina generale l'aumento mensile del 10 % dell'onorario professionale fino alla concorrenza massima di lire 500 milioni annui da suddividere fra i medici partecipanti. Ove a seguito della preventiva ricognizione ai fini di identificare il numero dei medici partecipanti a tale progetto dovesse essere superato il budget economico stabilito, la percentuale del 10 % verrà proporzionalmente ridotta.
I medici interessati dovranno dichiarare all'Assessorato alla Sanità la propria adesione al presente progetto entro e non oltre il 20 novembre 1999.
Il comitato ex articolo 12 dovrà valutare le domande di adesione al progetto obiettivo entro e non oltre il 10 dicembre 1999, identificando, in base al numero degli ammessi al progetto, la percentuale di aumento dell'onorario professionale - non modificabile a seguito di eventuali successive rinunce - da riconoscere ai medici partecipanti.
Entro il 17 dicembre 1999 tutti i medici dovranno ricevere comunicazione relativamente all'ammissione o all'esclusione del progetto. Agli ammessi verrà inoltre comunicato la percentuale di incremento dell'onorario professionale prevista.
I medici ammessi dovranno confermare entro il 29 dicembre 1999 all'Azienda competente la propria partecipazione al progetto, pena la decadenza dallo stesso. I medici partecipanti al progetto non rispettanti le clausole di ammissione, verranno esclusi dal progetto obiettivo con decorrenza immediata.
(5) I compensi di cui al comma 4, punto 1) onorario professionale, sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza. I compensi di cui al comma 4, punto 2) quota variabile, sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
Le variazioni di retribuzione relativa ai passaggi di fascia per anzianità di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 31 luglio, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1° agosto e il 31 dicembre.