(1) Salvo quanto disposto dagli articoli 18, 19, 20, 21, comma 3, e 23, comma 4 e 4/bis, è vietato il trasferimento, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale di base all'altra del bilancio.17)
(2) È altresì vietato lo storno di fondi tra i residui nonché tra i residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.