(1) Le leggi provinciali che dispongono spese in conto capitale a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando alla legge finanziaria annuale di cui all'articolo 22 la determinazione delle quote destinate a gravare sui successivi esercizi.
(2) Per l'acquisto o la realizzazione di opere pubbliche o altri interventi e progetti la cui realizzazione si protragga per più esercizi finanziari, con legge provinciale può essere autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di impegni a carico di più esercizi, fino ad un massimo di cinque anni, nei limiti dell'intera spesa autorizzata, determinando la quota di spesa a carico del bilancio in corso e la copertura riferita al bilancio pluriennale. La legge finanziaria annuale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva, può rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati e la relativa copertura riferita al bilancio pluriennale, tenuto conto anche degli impegni già assunti negli esercizi precedenti.2)
(3) Le leggi provinciali che autorizzano la concessione di agevolazioni nella forma di contributi in annualità determinano l'importo del limite di impegno corrispondente alla prima annualità, la decorrenza, il termine massimo entro cui devono essere stanziate le relative annualità, la copertura riferita al bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio per l'assunzione di impegni aventi la prima scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura.