(1) Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Provincia prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione comunitaria, statale, regionale e provinciale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
(2) Esso costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Provincia a carico di esercizi futuri.
(3) L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso previste.