(1) Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.
(2) Qualora il bilancio per l'esercizio finanziario successivo sia già stato approvato, l'ammontare degli oneri e la relativa copertura finanziaria sono riferiti, se necessario, al predetto bilancio.
(3) Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione finanze e bilancio, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale al Presidente della Provincia o all'assessore provinciale alle finanze e bilancio, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.