(1) Gli atti comportanti impegni di spesa sono adottati nel rispetto dell'ordine di competenze stabilito dalla normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici e di procedure amministrative e nell'ambito delle risorse assegnate.
(2) Gli impegni di spesa possono essere assunti soltanto a carico del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, nei limiti degli stanziamenti approvati dalla Giunta provinciale sui pertinenti capitoli del piano di gestione di cui all'articolo 12.
(3) Formano impegno sul bilancio dell'esercizio le somme dovute dalla Provincia in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
(4) Le somme che l'amministrazione prevede di erogare in base a contratti di cui sia stata autorizzata la stipulazione, nonché le somme che essa prevede di erogare a titolo di contributo su operazioni di mutuo o prestito, formano impegno sul bilancio dell'esercizio in base ai relativi atti di ammissione al beneficio, ancorchè la stipulazione dei contratti rispettivamente il perfezionamento delle operazioni creditizie non intervenga entro il termine dell'esercizio.
(5) I fondi stanziati in bilancio per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi delle leggi provinciali 21 luglio 1977, n. 21, e 8 giugno 1978, n. 27, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, formano impegno sul bilancio dell'esercizio, purché siano stati ripartiti tra gli enti locali entro il termine dell'esercizio.
(6) Gli impegni per spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e relativi oneri riflessi, per spese di ammortamento, interessi ed oneri accessori per mutui e prestiti, nonché per spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, sono costituiti sul bilancio dell'esercizio a cura della Ripartizione finanze e bilancio, senza la necessità di ulteriori atti.
(7) Per le spese correnti o in conto capitale necessarie per il funzionamento degli uffici e dei servizi provinciali possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o altre spese correnti continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi a norma della consuetudine o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. 38)
(7/bis) Per spese per l'attuazione di progetti e iniziative realizzate del tutto o in parte con il finanziamento pluriennale dell'Unione Europea, gli impegni possono essere estesi a carico degli esercizi successivi ricompresi nei relativi periodi di programmazione, nei limiti delle quote annue di spesa stabilite dai corrispondenti piani di finanziamento pluriennale.39)
(8) Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi o per le quali la legge prevede un'autorizzazione complessiva riferita ad un periodo pluriennale determinato, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'intera somma indicata dalla legge.
(8/bis) Le spese in conto capitale in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia di cui al comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, possono essere ripartite in più esercizi. In tal caso gli impegni possono essere assunti per un periodo pluriennale a carico degli esercizi successivi.40)
(9) Per le spese di cui all'articolo 8, comma 3, la prima delle annualità di ogni limite di impegno da stanziare in bilancio in relazione alle obbligazioni previste dalla legge, rappresenta il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti in relazione alla prima annualità di contributo. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
(10) Per le spese da effettuarsi in economia, senza ricorso all'apertura di credito ai sensi dell'articolo 52, l'impegno è assunto contestualmente alla liquidazione.
(11) Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal competente ufficio della Ripartizione finanze e bilancio prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato e che la quantificazione della spesa avvenga nel rispetto degli obblighi di natura contabile e fiscale.