(1) Al fine di adeguare le entrate e le spese del bilancio della Provincia agli obiettivi programmatici cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio a termini dell'articolo 14, la Giunta presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e a quello di assestamento del medesimo, un disegno di «legge finanziaria» con la quale viene stabilito l'ammontare delle spese autorizzate a carico dell'esercizio di riferimento, ai sensi degli articoli 7 e 8.
(2) La "legge finanziaria" non può contenere di norma nuove norme o modifiche a leggi provinciali non espressamente attinenti al bilancio collegato.
(3) La legge finanziaria stabilisce il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale. Stabilisce altresì il livello massimo delle garanzie principali e sussidiarie prestabili dalla Provincia a favore di enti o terzi. 11)
(4) Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie e all’acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime sono iscritti fra le partite di giro del bilancio provinciale. 12)