(1) Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta provinciale presenta al Consiglio un disegno di legge per l'assestamento del bilancio, con il quale si provvede in particolare all'aggiornamento della previsione relativa all'avanzo o al disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 11, comma 5, nonché ad ogni altra variazione che risulti opportuna entro i limiti di equilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 14. Con il predetto disegno di legge la Giunta provinciale trasmette al Consiglio anche il documento di aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo 12.
(2) Si può prescindere dalla presentazione del disegno di legge quando dalla manovra di assestamento derivino maggiori entrate non superiori al tre per cento del volume finanziario del bilancio di previsione iniziale. In quest'ultima ipotesi la Giunta provinciale adotta apposita deliberazione da trasmettere, entro il termine di cui al comma 1, al Consiglio provinciale insieme alla deliberazione di approvazione del rendiconto dell'esercizio prevista dall'articolo 62, comma 1.16)