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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 11 (Bilancio di previsione)

(1) Il bilancio di previsione, predisposto dalla Giunta, è presentato al Consiglio provinciale con la relazione di accompagnamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge della Provincia nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(2) Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Ciascuno di detti stati di previsione con il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'accertamento e riscossione delle entrate e all'impegno e pagamento delle spese previste nel bilancio.

(3) Le previsioni del bilancio sono formulate in termini di competenza e sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. I centri di responsabilità amministrativa corrispondono alle ripartizioni istituite con legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali della Provincia.

(4) Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

(5) Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.

(6) L’utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza, per un ammontare complessivo pari all’avanzo d’amministrazione presunto applicato ai sensi del comma 5 e non derivante da rendiconti già parificati dalla Corte dei Conti, è subordinato alla parificazione da parte della stessa del rendiconto dell’esercizio precedente. A tal fine è allegato al bilancio di previsione l’elenco dei capitoli di spesa con l’indicazione del relativo importo. La Giunta provinciale con propria delibera, fermo restando l’importo complessivo riportato nell’elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto parificato dalla Corte dei Conti sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 5, la Giunta provinciale, entro 15 giorni dall’avvenuta parificazione, individua gli stanziamenti di spesa di competenza che non possono essere utilizzati per un ammontare pari al minor avanzo. 4)

4)
L'art. 11, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
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