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In vigore al: 21/11/2014

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 45041)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

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1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 novembre 1999, n. 49.

Art. 23 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici convenzionati il numero massimo di scelte è pari a 2000 unità. I medici con un numero di scelte superiore a 2000 unità, rispettivamente con un numero di scelte d'ufficio inferiore, come previsto al comma 4 del presente articolo, manterranno tale numero di scelte ad esaurimento e senza reintegro alcuno, salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 6.
Gli assistiti non residenti in Provincia di Bolzano non concorrono al raggiungimento del massimale di scelte così come la popolazione pediatrica 0-6 anni in mancanza del pediatra di libera scelta (pazienti fuori quota).

(2) Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Provincia, su proposta dell'azienda e sentito il Comitato Consultivo Provinciale, in relazione a particolari situazioni locali.

(3) Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, ad eccezione di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, della continuità assistenziale, della didattica a qualunque livello con un limite di 4 ore settimanali. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero-professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata relativa a singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili, per ogni ora settimanale di attività libero professionale svolta, il massimale di cui al comma 1 del presente articolo viene ridotto di 75 unità.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 1 anno dalla data di decorrenza della autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo di azienda di cui all'articolo 11.

(6) Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

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