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In vigore al: 21/11/2014
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Normativa provinciale
Contabilità
D
Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
CAPO II Bilancio annuale di previsione e piano di gestione
Art. 10 (Esercizio finanziario)
a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
1)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.
Art. 10 (Esercizio finanziario)
(1)
L'esercizio finanziario della Provincia coincide con l'anno solare.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) Accordo15 settembre 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
d) Accordo5 maggio 2009
e) Accordo 11 dicembre 2007
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (1.1.1998-31.12.2000)
Principi generali
Assistenza primaria
Art. 17 (Rapporto ottimale)
Art. 18 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)
Art. 19 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
Art. 20 (Requisiti e apertura degli studi medici)
Art. 21 (Sostituzioni)
Art. 22 (Incarichi provvisori)
Art. 23 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
Art. 24 (Scelta del medico)
Art. 25 (Revoca e recusazione della scelta)
Art. 26 (Revoche di ufficio)
Art. 27 (Scelta, revoca, recusazione: effetti economici)
Art. 28 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
Art. 29 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)
Art. 30 (Compiti con compenso a quota variabile)
Art. 31 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
Art. 32 (Consulto con lo specialista)
Art. 33 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)
Art. 34 (Assistenza farmaceutica e modulario)
Art. 35 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)
Art. 36 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)
Art. 37 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
Art. 38 (Medicina di gruppo)
Art. 39 (Interventi socio - assistenziali)
Art. 40 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
Art. 41 (Visite occasionali)
Art. 42 (Libera professione)
Art. 43 (Informazioni al pubblico)
Art. 44 (Trattamento economico)
Art. 45 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)
Art. 46 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria delle Aziende)
Art. 47 (Attività integrative)
Art. 48 (Prestazioni e attività aggiuntive)
Art. 49 (Associazionismo medico)
Art. 50 (Livelli di spesa programmata)
Continuità assistenziale ed assistenza ai turisti
Art. 51 (Continuità assistenziale)
Art. 52 (Assistenza ai turisti)
Art. 53 (Campo di applicazione e durata)
Norma finale n. 1
Norma finale n. 2
Norma finale n. 3
Norma finale n. 4
Norma finale n. 5
Norma finale n. 6
Norma finale n. 7
Norma finale n. 8
Norma finale n. 9
Norma transitoria n. 1
Norma transitoria n. 2
Dichiarazione a verbale n. 1
Dichiarazione a verbale n. 2
Dichiarazione a verbale n. 3
Dichiarazione a verbale n. 4
ALLEGATO A
Regolamento dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al
Prestazioni aggiuntive
ALLEGATO D
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
Assistenza domiciliare integrata
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività
ALLEGATO H
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
A
B
C
D
a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Bilancio pluriennale e leggi di spesa
Bilancio annuale di previsione e piano di gestione
Art. 10 (Esercizio finanziario)
Art. 11 (Bilancio di previsione)
Art. 12 (Piano di gestione)
Art. 13 (Stanziamenti di spesa)
Art. 14 (Equilibrio del bilancio)
Art. 15 (Universalità ed integrità del bilancio)
Art. 16 (Classificazione delle entrate)
Art. 17 (Classificazione delle spese)
Art. 18 (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
Art. 19 (Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale)
Art. 20 (Fondo di riserva per spese impreviste)
Art. 21 (Fondi globali)
Art. 21/bis (Concorso al riequilibrio della finanza pubblica)
Art. 22 (Legge finanziaria)
Art. 23 (Variazioni del bilancio)
Art. 24 (Variazioni del piano di gestione)
Art. 25 (Assestamento del bilancio)
Art. 26 (Divieto di storni)
Art. 27 (Fondi a destinazione vincolata)
Art. 28
Art. 29 (Anticipazioni di cassa)
Art. 30
Art. 31 (Cauzioni a favore della Provincia)
Art. 32 (Esercizio provvisorio del bilancio non approvato)
Art. 33 (Gestione provvisoria del bilancio)
Art. 34 (Autonomia contabile del Consiglio provinciale)
Gestione delle entrate
Gestione delle spese
Rendiconto generale
Contabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni generali
Norme transitorie e finali
E
F
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20
b) Legge provinciale12 dicembre 1996, n. 24
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III
Obiettivi, compiti, istituzione
Organi dell'istituto
Personale
Art. 9 (Generalità)
Art. 10 (Direttore)
Art. 11 (Personale comandato)
Art. 12 (Esperti, collaboratori esterni e personale della Provincia comandato temporaneamente)
Art. 13 (Amministrazione del personale)
Art. 14 (Regolamento interno)
Modalità di lavoro dell'istituto pedagogico
Gestione amministrativa e contabile
b') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 dicembre 1990, n. 1269/LH/III
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico