(1) Nel bilancio è iscritto un "fondo di riserva per spese obbligatorie".
(2) Con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti, delle unità previsionali di base e dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio.
(3) Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, gli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, per interessi passivi su anticipazioni di cassa, per garanzie prestate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 22, comma 3, nonché quelle relative ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, con reiscrizione, in tal caso, alle unità previsionali di base e ai capitoli di provenienza ovvero ad apposite unità previsionali di base e capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.8)
(4) L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato al bilancio.