(1) Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.7)