1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua annualmente controlli a campione su tutte le domande ammesse.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Foreste o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Pianificazione forestale e dal direttore/dalla direttrice dell'Area Turismo. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.