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1. Enti privati attivi nel settore della formazione con sede in Provincia di Bolzano possono organizzare corsi di formazione in servizio per operatori socio assistenziali e operatori socio sanitari, incluse le formazioni complementari in assistenza sanitaria e in gerontologia, a condizione che per l’intera durata delle relative formazioni siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l’ente che organizza i corsi di formazione dispone dei seguenti accreditamenti quale ente di formazione: FSE/FSE+ e ECM. Dispone inoltre di almeno 5 anni di esperienza nell’offerta di corsi di formazione, strutturati in moduli, destinati alle professioni sanitarie e sociali in ambito locale;
b) i contenuti e la durata delle formazioni per i rispettivi profili professionali corrispondono a quanto previsto dalle disposizioni citate nelle premesse;
c) i docenti devono disporre di specifiche competenze nei relativi ambiti di insegnamento;
d) nell’organizzazione e nello svolgimento dei corsi di formazione viene garantita una stretta collaborazione con i servizi sociali e sanitari accreditati attivi nel territorio provinciale, in particolare ai fini dell’effettuazione dei previsti tirocini;
e) almeno il 75 per cento dei partecipanti alle singole formazioni in servizio devono essere persone che per la durata della formazione siano assunte a tempo determinato o indeterminato in servizi sociali o sanitari accreditati, attivi sul territorio provinciale. Per il rimanente 25 per cento dei partecipanti tale requisito costituisce criterio preferenziale.
2. Le commissioni per gli esami finali dei corsi di formazione sono formate da sei componenti:
- un’esperta/un esperto per il settore sanitario, indicato dall’assessora / dall’assessore competente, con funzione di presidente;
- un’esperta/un esperto per il settore sociale, indicato dall’assessora / dall’assessore competente;
- un’esperta/un esperto della formazione professionale, indicato dall’assessora / dall’assessore competente (a seconda della lingua di insegnamento della formazione);
- tre responsabili o docenti del corso di formazione.
3. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige rilascia i diplomi di qualificazione sulla base degli esiti degli esami finali di cui al punto 2.
4. L’attuazione della presente deliberazione viene accompagnata da un gruppo di monitoraggio che si compone di rappresentanti dei settori di cui al punto 2. Ai fini della verifica dei previsti requisiti possono essere effettuati gli opportuni controlli. Gli enti organizzatori dei corsi di formazione comunicano preliminarmente (almeno 30 giorni prima dell’avvio dei corsi) alle Ripartizioni Politiche sociali l’avvio delle singole formazioni; questa informa gli altri settori di cui al punto 2.
5. In caso di discrepanze rispetto ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente deliberazione può essere inibita a singoli enti l’offerta di formazioni secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.
6. Per l’offerta, da parte di soggetti privati, di corsi di formazione e di corsi preparatori per operatori socio assistenziali e operatori socio sanitari che prevedono modalità di svolgimento diverse rispetto a quelle previste dalla presente deliberazione, trova applicazione quanto previsto dalla vigente disciplina generale in materia. Per gli aspetti non espressamenti disciplinati dalla presente deliberazione trova ugualmente applicazione la disciplina generale in materia.