Criteri per la concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici
1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 10/bis, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le modalità di concessione di agevolazioni per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici nella provincia di Bolzano.
2. Ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea i presenti criteri non devono essere notificati, in quanto non contemplano attività economiche.
1. Possono beneficiare dell’agevolazione:
a) l’Alpenverein Südtirol (AVS);
b) il Club Alpino Italiano - Alto Adige (CAI);
c) l’associazione provinciale delle organizzazioni turistiche (LTS) in rappresentanza delle associazioni turistiche locali;
d) tutti i gestori dei sentieri escursionistici che aderiscano alla “Convenzione per la valorizzazione, la manutenzione, la gestione e l’utilizzo dei sentieri escursionistici in Alto Adige”.
1. Sono ammessi ad agevolazione soltanto i sentieri inseriti nell’apposita banca dati pubblica della Ripartizione provinciale Foreste.
2. Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi tesi alla conservazione dell’agibilità dei sentieri escursionistici e della segnaletica dell’intera rete sentieristica.
1. Per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici è concesso un contributo provinciale annuale di 30,00 euro/km.
2. Per i lavori connessi alla segnaletica di strade transitabili con veicoli, che sono parte integrante della rete sentieristica, è concesso al gestore che li esegue un contributo provinciale annuale di 10,00 euro/km.
3. Qualora la spesa complessiva ammessa a contributo superi la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa della Ripartizione provinciale Foreste, le relative domande vengono ridotte in proporzione alla disponibilità finanziaria.
1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre norme provinciali.
2. Il contributo per la manutenzione ordinaria non può essere cumulato con il contributo per la segnaletica.
1. La domanda per la concessione dell’agevolazione deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Ufficio provinciale Pianificazione forestale. Il modulo è reperibile presso l’Ufficio stesso.
2. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Nel caso di inoltro della domanda tramite servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.
4. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) elenco delle manutenzioni ordinarie eseguite nell’anno precedente (relazione sull’attività);
b) elenco delle manutenzioni ordinarie eseguite nell’anno di riferimento (programma annuale).
5. L’ufficio provinciale Pianificazione forestale può richiedere, oltre alla documentazione prevista, qualsiasi altro documento ritenuto necessario per l'istruttoria delle domande ovvero per la liquidazione dell’agevolazione e può effettuare sopralluoghi.
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua annualmente controlli a campione su tutte le domande ammesse.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Foreste o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Pianificazione forestale e dal direttore/dalla direttrice dell'Area Turismo. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.
1. Se in occasione o dopo la liquidazione dell´agevolazione viene accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione l’agevolazione viene revocata.
2. L’agevolazione indebitamente percepita deve essere restituita applicando gli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
3. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l’omissione di informazioni necessarie, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’intera agevolazione. Fatte salve eventuali conseguenze penali, in tali casi, oltre alla restituzione dell’agevolazione prevista al comma 2, sono altresì irrogate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2/bis, comma 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.