1. Se in occasione o dopo la liquidazione dell´agevolazione viene accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione l’agevolazione viene revocata.
2. L’agevolazione indebitamente percepita deve essere restituita applicando gli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
3. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l’omissione di informazioni necessarie, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’intera agevolazione. Fatte salve eventuali conseguenze penali, in tali casi, oltre alla restituzione dell’agevolazione prevista al comma 2, sono altresì irrogate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2/bis, comma 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.