Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) La censura comporta l'interdizione di riaccedere all'aula consiliare per la seduta successiva e comunque per un numero complessivo di sedute consecutive non superiore a quattro.
(2) Il numero delle sedute dalle quali il consigliere censurato è escluso viene proposto dal Presidente, sentito il collegio dei capigruppo, e deliberato dal Consiglio con votazione per voto palese, senza discussione. La decisione viene immediatamente comunicata all'interessato.
(3) Su richiesta del consigliere interessato, lo stesso deve essere sentito dal collegio dei capigruppo per la durata massima di cinque minuti, decorsi i quali deve abbandonare la seduta del collegio.