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In vigore al: 21/11/2014

j) Accordo 1° agosto 2000 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

Art. 21 (Requisiti di apertura degli studi medici)

(1) Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale ciascun pediatra deve avere la disponibilità di uno studio professionale nel quale esercitare l'attività prevista dal presente accordo. Tale studio che è uno studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.

(2) Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea e disporre di un recapito telefonico.

Per i pediatri che instaurano un rapporto di convenzione di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, parte integrante delle dotazioni indispensabili per la verifica dell'idoneità dello studio di cui all'articolo 20, comma 5, è il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi informatici atti ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali.

(3) Al fine di tutelare i diritti delle persone portatrici di handicap, i pediatri che instaurano un rapporto convenzionale di assistenza primaria dopo l'entrata in vigore del presente accordo, nonché i pediatri che cambiano la sede dello studio professionale, devono di regola avere la disponibilità di uno studio professionale facilmente accessibile.

In ogni caso, tutti i pediatri che esercitano la loro attività in studi non accessibili ai portatori di handicap, si impegnano ad effettuare in alternativa alle visite ambulatoriali, visite domiciliari in caso di gravi e comprovati deficit della deambulazione accertati dallo stesso pediatra.

(4) Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione.

(5) Se lo studio di cui al D.P.R. 1.3.1961 n. 121, è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture.

(6) Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, secondo il seguente orario settimanale minimo determinato autonomamente dal pediatra in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

n. iscritti     ore

fino a 400     7,5

da 401 fino a 600   10

da 601 fino a 800   12,5

da 801 fino a 1.000   15

oltre 1.001     17

Nei giorni di attività, l'orario di apertura - nel rispetto dell'orario settimanale minimo - dovrà essere di norma ugualmente ripartito, prevedendo una oscillazione giornaliera massima in eccesso/difetto, di 1 ora.

(7) Il suddetto orario, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio e dello stabile. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'Azienda.

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