Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Sul regolamento interno, sullo svolgimento dell'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, per fatto personale, sulla priorità della votazione, nonché in tutti i casi non disciplinati espressamente dal presente regolamento, i consiglieri possono intervenire di norma una sola volta sul medesimo argomento.
(2) Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.
(3) Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta, se non con il consenso del consigliere che ha la parola.