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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1 (Prima seduta del Consiglio provinciale)

(1) Il Consiglio si riunisce per la prima volta dopo le elezioni entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti/delle elette.

(2) L'avviso di convocazione è inviato dal/dalla Presidente della Provincia in carica a tutti i consiglieri eletti/a tutte le consigliere elette, con lettera raccomandata, e deve indicare, all'ordine del giorno, i seguenti adempimenti:

  • a)  costituzione della presidenza provvisoria del Consiglio;
  • b)  giuramento del Presidente provvisorio/della Presidente provvisoria e dei consiglieri/delle consigliere;
  • c)  elezione del/della Presidente del Consiglio;
  • d)  elezione dei/delle due Vicepresidenti del Consiglio;
  • e)  elezione dei segretari questori/delle segretarie questore;
  • f)  elezione del/della Presidente della Provincia;
  • g)  determinazione del numero degli assessori/delle assessore;
  • h)  elezione degli assessori/delle assessore;
  • i)  elezione dei/delle due Vicepresidenti della Provincia;
  • j)  nomina delle commissioni legislative. 2)
2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 2 (Presidenza provvisoria)

(1) La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, nella prima seduta, dal consigliere più anziano di età.

(2) Svolgono le funzioni di segretari i due consiglieri più giovani, scelti fra gruppi linguistici diversi.

Art. 3 (Appello e giuramento dei consiglieri/delle consigliere)

(1) Costituita la presidenza provvisoria, il Presidente provvisorio/la Presidente provvisoria, dopo aver effettuato l'appello nominale dei consiglieri proclamati eletti/delle consigliere proclamate elette, presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Costituzione."

(2) Il Presidente provvisorio/La Presidente provvisoria invita quindi i consiglieri/le consigliere presenti a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo effettua in ordine alfabetico l'appello dei consiglieri/delle consigliere, i/le quali uno/una alla volta rispondono: "Giuro".

(3) Se per giustificato impedimento un consigliere/una consigliera non ha giurato, il giuramento viene prestato in seguito, in occasione della sua prima partecipazione ai lavori del Consiglio. 3)

3)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 4 (Assunzione della carica di consigliere provinciale)

(1) L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.

(2) Il consigliere rappresenta l'intera provincia e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 (Appartenenza al gruppo linguistico)

(1) Prima di procedere alle operazioni di elezione del/della Presidente del Consiglio, il Presidente provvisorio/la Presidente provvisoria comunica al Consiglio a quale gruppo linguistico i consiglieri/le consigliere appartengono in base alla dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di elezione del Consiglio provinciale. Questa dichiarazione vale per tutta la durata della legislatura. 4)

4)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 6 (Elezione del/della Presidente del Consiglio provinciale)

(1) Prestato il giuramento, il Consiglio elegge fra i suoi/le sue componenti il Presidente/la Presidente, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 48/ter, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in seguito denominato "Statuto di autonomia". L'assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri/delle consigliere del gruppo linguistico tedesco o italiano all'elezione di un consigliere/una consigliera appartenente al gruppo linguistico ladino deve risultare da apposita dichiarazione scritta da consegnare al Presidente provvisorio/alla Presidente provvisoria prima dell'indizione dello scrutinio segreto.

(2) Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei/delle componenti del Consiglio.

(3) Il/La Presidente del Consiglio è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio.

(4) Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti/delle componenti del Consiglio, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati/le due candidate che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto/eletta chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il più anziano/la più anziana di età.

(4/bis) Nel caso non risulti possibile effettuare alcun ballottaggio ai sensi del comma 4 - per mancanza di più consiglieri/consigliere appartenenti allo stesso gruppo linguistico o perché nel secondo scrutinio un unico consigliere/un' unica consigliera ha ottenuto voti, pur non raggiungendo la maggioranza assoluta - la proclamazione dell'eletto/dell'eletta avviene sulla base delle risultanze del secondo scrutinio.

(5) Il Presidente provvisorio/La Presidente provvisoria della seduta procede alla proclamazione dell'eletto/dell'eletta, il/la quale assume immediatamente la presidenza del Consiglio. 5)

5)

L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 7 (Elezione dei/delle Vicepresidenti e dei segretari questori/delle segretarie questore)

(1) Dopo l'elezione del Presidente/della Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, i/le due Vicepresidenti. Questi/queste devono appartenere ai due gruppi linguistici diversi da quello del/della Presidente. Il Consiglio elegge i/le due Vicepresidenti separatamente per ciascuno dei gruppi linguistici interessati secondo la disciplina stabilita dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 4/bis. Ove nessun consigliere/nessuna consigliera di un gruppo linguistico interessato risulti disponibile all'elezione, si procede alla stessa non appena tale indisponibilità sia venuta meno; l'elezione così effettuata è valida fino alla scadenza del periodo di trenta mesi in corso.

(2) Dopo l'elezione dei/delle Vicepresidenti, il Consiglio elegge fra i suoi/le sue componenti tre segretari questori/segretarie questore.

(3) Per l'elezione dei segretari questori/delle segretarie questore si procede a un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni consigliere/ogni consigliera può esprimere fino a tre voti di preferenza. Sono eletti/elette i consiglieri/le consigliere che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il consigliere più anziano di età/la consigliera più anziana di età. 6)

6)

L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 8 (Elezioni suppletive)

(1) In caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca di uno dei componenti l'Ufficio di presidenza, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva, secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 7, scegliendo il nuovo componente fra i consiglieri del gruppo linguistico al quale il componente da sostituire apparteneva.

(2) In caso di dimissioni di uno dei componenti l'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio di presidenza, l'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio e le elezioni suppletive sono poste all'ordine del giorno della prima seduta successiva. 7)

(3) Le dimissioni hanno effetto dal momento della loro accettazione.

7)

Il testo tedesco del comma 2 è stato sostituito dall'art. 6 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 9 (Elezione del/della Presidente della Provincia)

(1) Il/La Presidente della Provincia è eletto/eletta dal Consiglio fra i suoi/le sue componenti.

(2) Per la validità dell'elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei/delle componenti del Consiglio.

(3) Il/La Presidente della Provincia è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio.

(4) Il/La Presidente del Consiglio procede alla proclamazione dell'eletto/dell'eletta. 8)

8)

L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 7 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 10 (Determinazione del numero degli assessori/delle assessore e loro elezione)

(1) Dopo l'elezione del/della Presidente della Provincia, il Consiglio determina con votazione per alzata di mano il numero degli assessori/delle assessore che devono comporre la Giunta. La composizione della stessa deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in Consiglio provinciale, fatte salve le garanzie per il gruppo linguistico ladino di cui all'articolo 50, comma 3, dello Statuto di autonomia.

(2) L'elezione degli assessori/delle assessore viene effettuata dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico.

(3) L'elezione degli assessori/delle assessore avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio. Ogni consigliere/consigliera può esprimere al massimo tante preferenze quanti/e sono gli assessori/le assessore da eleggere. Risultano eletti/elette coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

(4) Il/La Presidente del Consiglio procede alla proclamazione degli eletti/delle elette. 9)

9)

L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 8 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 11 (Elezione dei Vicepresidenti della Giunta provinciale)

(1) L'elezione dei due Vicepresidenti della Giunta, i quali devono appartenere uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano, viene effettuata dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico, tra i componenti della Giunta eletti.

(2) Si applica la disciplina stabilita per l'elezione degli assessori.

Art. 12 (Pubblicazione dell'esito dell'elezione della Giunta)

(1) Dell'elezione dei componenti la Giunta è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con apposito comunicato del Presidente del consiglio.

Art. 13 (Elezioni suppletive)

(1) Qualora per dimissioni, decadenza, morte o revoca di uno o più componenti la Giunta, occorra procedere alla sostituzione, il Consiglio si riunisce entro quindici giorni per procedere alle elezioni suppletive, secondo la disciplina del presente capo, scegliendo i nuovi componenti fra i gruppi linguistici ai quali appartenevano i componenti da sostituire.

(2) Le dimissioni del Presidente della Giunta e degli assessori sono indirizzate al Presidente del consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai consiglieri.

(3) Il Consiglio, accettate le dimissioni, procede alle elezioni suppletive.

CAPO II
Gli organi del Consiglio provinciale

Art. 14 (Presidente del Consiglio provinciale)

(1) Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela la dignità ed i diritti. Egli lo convoca e lo presiede; dirige e riassume, all'occorrenza, le discussioni. Mantiene l'ordine e impone l'osservanza del regolamento; concede la facoltà di parola e sottopone al Consiglio le questioni sulle quali esso deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni. Sovraintende all'espletamento delle funzioni attribuite ai segretari questori e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

(2) Al Presidente compete, inoltre, curare i rapporti con le altre assemblee legislative in Italia e all'estero, che ritenga opportuni al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze.

Art. 15 (Vicepresidenti del Consiglio provinciale)

(1) I/Le Vicepresidenti coadiuvano il/la Presidente, in particolare modo per quanto riguarda la direzione dei lavori in aula.

(2) Il/La Presidente designa il/la Vicepresidente chiamato/chiamata a sostituirlo/sostituirla in caso di assenza o impedimento. 10)

10)

L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 9 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 16 (Segretari questori)

(1) I segretari questori sovraintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute riservate; fanno l'appello nominale; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare, ove ciò non avvenga elettronicamente; tengono nota delle deliberazioni; accertano il risultato delle votazioni e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio. Il Presidente può affidare loro altri incarichi.

Art. 17 (Ufficio di presidenza)

(1) L'Ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal/dalla Presidente, dai/dalle Vicepresidenti e da tre segretari questori/segretarie questore.

(2) Nell'ufficio di presidenza deve essere rappresentata la minoranza politica.

(3) In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, l'Ufficio di presidenza continua nell'esercizio delle proprie funzioni fino all'elezione di quello nuovo. 11)

11)

L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 10 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 18 (Convocazione, attribuzioni e deliberazioni dell'Ufficio di presidenza)

(1) L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Presidente del consiglio, che fissa l'ordine del giorno delle sedute.

(2) L'Ufficio di presidenza:

  • a)  emana i provvedimenti riguardanti il personale del Consiglio secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale del Consiglio e dalla relativa pianta organica;
  • b)  assicura l' osservanza e determina la corretta interpretazione del regolamento interno, sempreché non si tratti di decisioni riservate al Presidente del consiglio;
  • c)  approva a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità, i progetti del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio predisposti dal Presidente. I progetti del bilancio di previsione e del conto consuntivo vengono quindi sottoposti all' approvazione da parte del Consiglio;
  • d)  dispone le variazioni e gli storni di bilancio;
  • e)  formula proposte, sottoponendole all' approvazione del Consiglio, in ordine alla modifica od integrazione del regolamento organico del personale del Consiglio e della relativa pianta organica, del regolamento interno di amministrazione e contabilità, del regolamento delle indennità, compensi, trattamento di missione e contributi ai gruppi consiliari, nonché in ordine all'emanazione di eventuali nuovi regolamenti;
  • f)  approva il processo verbale dell' ultima seduta del Consiglio della legislatura e comunque tutti i processi verbali rimasti ancora da approvare;
  • g)  delibera su tutte le altre questioni deferitegli dal Presidente;
  • h)  discute ed esamina, su richiesta di un suo componente, anche altri argomenti, fatto salvo il potere decisionale del Presidente.

(3) L'Ufficio di presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti, compreso tra questi/queste il/la Presidente o il/la Vicepresidente di cui all'articolo 15, comma 2. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. 12)

12)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 11 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 19 (Incompatibilità)

(1) I membri della Giunta provinciale non possono fare parte dell'Ufficio di presidenza.

Art. 20 (Gruppi consiliari)

(1) Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a dichiarare al Presidente del consiglio, per iscritto, a quale gruppo consiliare appartengono o a quale desiderano aggregarsi. I consiglieri subentranti nel corso della legislatura sono tenuti a presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

(2) I consiglieri che entro tale termine non abbiano dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un gruppo consiliare, faranno parte di un unico gruppo misto. Un eventuale cambio di gruppo o la costituzione di un nuovo gruppo, vanno comunicati per iscritto al Presidente del consiglio e acquistano efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

(3) Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, ogni gruppo consiliare comunica per iscritto al Presidente del consiglio il nominativo del capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. Eventuali sostituzioni che si verifichino nel corso della legislatura devono essere immediatamente comunicate al Presidente del consiglio secondo le stesse modalità.

(4) Dell'avvenuta nomina del capogruppo sarà data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

(5) Il Presidente del consiglio assicura ai gruppi, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature adeguati e assegna loro i contributi deliberati dal Consiglio a carico del bilancio del Consiglio.

Art. 21 (Collegio dei capigruppo consiliari)

(1) Il collegio dei capigruppo è costituito dai capigruppo consiliari e dai membri dell'Ufficio di presidenza, questi ultimi senza diritto di voto, ad eccezione del Presidente. Esso è presieduto dal Presidente del consiglio, che di norma lo convoca di propria iniziativa, fissando l'ordine del giorno delle sedute. Il collegio dei capigruppo può essere altresì convocato dal Presidente su richiesta di un singolo capogruppo, e deve essere convocato ove lo richiedano almeno tre capigruppo. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

(2) Il Presidente può invitare alla seduta del collegio dei capigruppo il Presidente della Giunta o un suo delegato membro della Giunta e i presidenti delle commissioni legislative; essi non hanno tuttavia diritto di voto.

(3) Il collegio dei capigruppo è validamente costituito con la presenza del Presidente e della maggioranza assoluta dei capigruppo. Le decisioni assunte all'unanimità dal collegio dei capigruppo in ordine agli argomenti di cui al successivo comma 4, sono vincolanti per il Consiglio; in difetto di unanimità, decide il Consiglio.

(4) Il Presidente convoca il collegio dei capigruppo ogni qual volta lo ritenga necessario per concordare il programma e il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni legislative o per esaminare altre questioni che sorgano nel corso delle sedute del Consiglio.

(5) Il Presidente può inoltre sentire il parere del collegio dei capigruppo su qualsiasi altro problema attinente l'attività consiliare.

Art. 22 (Le commissioni legislative)

(1) Il Consiglio fissa il numero delle commissioni legislative, la sfera di competenza ed il numero dei componenti delle stesse. La relativa deliberazione consiliare costituisce un allegato del presente regolamento.

(2) Nessun consigliere può essere nominato membro di più di due commissioni legislative.

(3) Il Presidente del consiglio ed i membri della Giunta non possono fare parte delle commissioni legislative. I membri della Giunta possono intervenire ai lavori delle stesse, nei limiti delle rispettive competenze o in rappresentanza della Giunta.

Art. 23 (Commissione per il regolamento interno)

(1) Nella seduta successiva a quella della sua nomina il/la Presidente, previa consultazione dei/delle capigruppo consiliari, comunica al Consiglio i nomi dei consiglieri/delle consigliere che chiama a far parte della commissione per il regolamento interno. Questa commissione è composta da cinque consiglieri/consigliere e dal/dalla Presidente del Consiglio, che la presiede; due componenti della commissione fanno parte della minoranza politica. È facoltà dei/delle componenti della commissione farsi sostituire da un altro consigliere/da un'altra consigliera dandone comunicazione al/alla Presidente della commissione.

(2) Alle sedute della commissione sono invitati/invitate altresì tutti/tutte i/le capigruppo dei gruppi non rappresentati in seno alla commissione nonché i/le Vicepresidenti; essi/esse hanno diritto di parola ma non di voto, ad eccezione del/della Vicepresidente di cui all'articolo 15, comma 2, qualora sostituisca il/la Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso/della stessa.

(3) Alla commissione spetta l'esame preventivo di ogni proposta di modifica del regolamento interno. Le proposte di modifica possono essere presentate da ciascun consigliere/ciascuna consigliera.

(4) La trattazione delle proposte di modifica in commissione avviene, per quanto possibile, secondo la procedura prevista dal presente regolamento per l'esame dei disegni di legge in commissione legislativa. In Consiglio invece la discussione articolata sulle proposte di modifica avviene secondo le disposizioni particolari di cui all'articolo 97/quinquies.

(5) Le conclusioni della commissione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti. Le disposizioni approvate all'unanimità dalla commissione sono deliberate dal Consiglio senza discussione.

(6) Dopo la loro approvazione, le modifiche al regolamento interno sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. 13)

13)

L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 12 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 23/bis (Commissione di convalida)

(1) Entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio il/la Presidente del Consiglio nomina, sentiti i capigruppo/sentite le capigruppo, la commissione di convalida.

(2) La commissione di convalida è formata, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, comma 1, da sette consiglieri/e, i/le quali non possono rifiutare la nomina, nè dare le loro dimissioni, nè farsi sostituire. La nomina è fatta in ragione delle competenze necessarie a svolgere le funzioni di componente della commissione.

(3) Alla commissione di convalida spettano ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003", esclusivamente gli accertamenti e le istruttorie sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri e delle consigliere, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti riguardano anche i/le subentranti ai consiglieri e alle consigliere comunque cessati/e dalla carica. La commissione esercita le sue funzioni sulla base della disciplina contenuta nel capo III-bis. 14)

14)

L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 13 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 24 (Commissioni speciali)

(1) Il Consiglio può procedere alla nomina di commissioni speciali per l'esame di determinati argomenti, disegni e proposte di legge attinenti a materie di particolare interesse provinciale.

(2) L'iniziativa circa le proposte di nomina delle commissioni previste dal presente articolo, spetta ai consiglieri ed alla Giunta.

Art. 25 (Commissioni di inchiesta)

(1) Su richiesta motivata di almeno un quarto dei membri del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 68, il Presidente del consiglio nomina una commissione di inchiesta, composta di un membro per ogni gruppo consiliare, designato dallo stesso. Nella richiesta di nomina deve essere specificato l'oggetto dell'inchiesta.

(2) In eventuali votazioni i singoli membri della commissione dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo consiliare cui appartengono.

(3) La commissione acquisisce notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell'indagine, e al termine dei propri lavori riferisce al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni raggiunte. Ove lo ritenga opportuno, avanza proposte.

Art. 26 (Composizione, nomina e funzionamento delle commissioni)  delibera sentenza

(1) Salvo quanto diversamente disposto, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici e, per quanto possibile, a quella dei gruppi consiliari, quali sono rappresentati in Consiglio. Resta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in una delle commissioni legislative. 15)

(2) Le frazioni di almeno il cinquanta per cento di una unità sono computate come unità intera a favore dei gruppi non rappresentati nella Giunta.

(3) Salvo diverso disposto, le commissioni sono nominate dal Consiglio con votazione per alzata di mano, su proposta del Presidente del consiglio, previa intesa con i capigruppo consiliari. In mancanza di un'intesa, il Consiglio delibera mediante votazione per scrutinio segreto.

(4) La procedura di cui al precedente comma 3 si applica anche in caso di sostituzione di singoli membri della commissione.

(5) Alle commissioni di cui agli articoli precedenti si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni legislative, contenuta al capo IV del presente regolamento.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 24.07.1996 - Atti del Consiglio provinciale di nomina dei membri delle commissioni legislative - natura Principio di parità tra i gruppi linguistici - tutela del gruppo ladino - limiti di fattoRappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nelle commissioni legislative - consigliere ladino
15)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 14 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 27 (Commissioni consiliari interregionali)

(1) La nomina di commissioni consiliari interregionali avviene conformemente alle norme previste dai regolamenti interni delle commissioni interregionali stesse.

(2) Il Presidente del consiglio appartiene di diritto alle suddette commissioni.

Art. 28 (Delegazioni)

(1) Il Presidente del consiglio compone le delegazioni ufficiali del Consiglio di norma in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari. Lo stesso criterio si seguirà anche in occasione di incontri ufficiali organizzati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

(2) Le delegazioni ufficiali sono presiedute dal/dalla Presidente del Consiglio ovvero, fatte salve le prerogative del/della Vicepresidente di cui all'articolo 15, comma 2, da uno dei/delle Vicepresidenti. In caso di assenza sia del/della Presidente sia dei/delle due Vicepresidenti, la delegazione è presieduta dal consigliere più anziano di età/dalla consigliera più anziana di età fra i/le componenti la delegazione. 16)

16)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO III
Il bilancio del Consiglio provinciale

Art. 29 (Gestione del bilancio)

(1) Al Presidente del consiglio compete l'amministrazione e la gestione dei fondi a disposizione del Consiglio, secondo la disciplina del regolamento interno di amministrazione e di contabilità.

Art. 30 (Approvazione del bilancio)

(1) Il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo del Consiglio, esaminati e deliberati in conformità all'articolo 18, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

(2) Storni di bilancio effettuati ai sensi del vigente regolamento interno di amministrazione e di contabilità vengono comunicati al Consiglio.

CAPO III-BIS
Disciplina del procedimento di convalida e decadenza

Art. 30/bis (Insediamento e funzionamento della commissione di convalida)

(1) La commissione di convalida di cui all'articolo 23/bis è convocata per la prima seduta dal/dalla Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla nomina, per eleggere il/la presidente, il/la vicepresidente e il segretario/la segretaria, secondo la disciplina prevista dall'articolo 31.

(2) Insediata la commissione, il/la presidente della commissione assegna ai/alle componenti, mediante sorteggio, i nominativi dei consiglieri/delle consigliere per i/le quali devono effettuare l'istruttoria per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e presentare quindi alla commissione le proprie conclusioni.

(3) Per il funzionamento della commissione si applica, per quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni legislative, di cui al capo IV. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei/delle presenti, con votazioni per alzata di mano. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto/eletta. 17)

17)

L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 16 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/ter (Documentazione e poteri della commissione di convalida)

(1) Ai fini del procedimento di convalida, l'ufficio elettorale centrale trasmette alla commissione di convalida copia del processo verbale delle operazioni elettorali compiute.

(2) I consiglieri eletti/le consigliere elette, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, devono far pervenire alla segreteria del Consiglio una dichiarazione dalla quale risultino le cariche, gli incarichi e gli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data dell'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature e quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte e che potrebbero costituire causa di ineleggibilità o di incompatibilità. Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti il termine è di cinque giorni e decorre dalla data della seduta in cui hanno prestato giuramento.

(3) La commissione, quando lo ritenga opportuno o necessario, sente gli interessati/le interessate, assume informazioni, chiede e riceve i documenti relativi all'oggetto dei suoi accertamenti.

(4) La commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni/esperte esterne. 18)

18)

L'art. 30/ter è stato inserito dall'art. 17 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/quater (Procedura in commissione in caso di configurazione di cause di ineleggibilità o incompatibilità)

(1) Quando la commissione ritiene configurarsi l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato/alla consigliera interessata, il/la quale ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o di eliminare la causa di incompatibilità contestata.

(2) Decorso tale termine la commissione stabilisce, ove ritenuto necessario, la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato/alla consigliera interessata con almeno dieci giorni di preavviso. Di fronte alla commissione il consigliere interessato/la consigliera interessata può farsi assistere da persona di fiducia.

(3) Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, la commissione, se ritiene comunque esistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, riferisce al Consiglio e propone quanto previsto all'articolo 30/quinquies, comma 1, rispettivamente lettere b) o c). 19)

19)

L'art. 30/quater è stato inserito dall'art. 18 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/quinquies (Relazione e proposte della commissione al Consiglio)

(1) Al termine dei propri lavori di istruttoria, entro sei mesi dal giorno della sua nomina, la commissione presenta al Consiglio una relazione conclusiva e una proposta di deliberazione motivata per:

  • a)  la convalida dell' elezione dei consiglieri/delle consigliere per i/le quali non ha riscontrato l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
  • b)  l' accertamento di cause di ineleggibilità con conseguente annullamento dell'elezione di singoli consiglieri/singole consigliere e la dichiarazione di decadenza dal mandato;
  • c)  l' accertamento di cause di incompatibilità e, in caso di mancata opzione per il mandato consiliare, la dichiarazione di decadenza dal mandato.

(2) Il Consiglio esamina la relazione nonché la proposta di deliberazione della commissione nella prima tornata successiva alla loro presentazione e delibera in base alla disciplina prevista dall'articolo 30/octies.

(3) Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti nella carica, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della seduta di prestazione del giuramento.

(4) Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute, la commissione riferisce al Consiglio entro due mesi dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza. 20)

20)

L'art. 30/quinquies è stato inserito dall'art. 19 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/sexies (Accertamento in Consiglio dell'ineleggibilità - annullamento dell'elezione e decadenza)

(1) Quando il Consiglio accerta l'esistenza di cause di ineleggibilità, come proposto ai sensi dell'articolo 30/quinquies, comma 1, lettera b), delibera l'annullamento dell'elezione e la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato.

(2) La decisione del Consiglio è comunicata entro cinque giorni all'interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 21)

21)

L'art. 30/sexies è stato inserito dall'art. 20 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/septies (Accertamento in Consiglio di cause di incompatibilità - opzioni ed eventuale decadenza)

(1) Quando il Consiglio accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, come proposto ai sensi dell'articolo 30/quinquies, comma 1, lettera c), il/la Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato/la consigliera interessata a optare entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, tra il mandato consiliare e la carica ricoperta che costituisce causa di incompatibilità.

(2) Se il consigliere/la consigliera non esercita l'opzione entro il termine di cui al comma 1, nella prima tornata successiva il Consiglio delibera la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

(3) La deliberazione di decadenza è comunicata entro cinque giorni all'interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Se il consigliere/la consigliera opta per la carica che costituisce causa di incompatibilità, nella prima tornata successiva il/la Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne delibera la decadenza. La deliberazione di decadenza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) Se il consigliere/la consigliera opta per la carica di consigliere/consigliera, il Consiglio delibera la convalida dell'elezione. L'opzione non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio ovvero dalla rinuncia all'incarico incompatibile. A tal fine il consigliere/la consigliera trasmette alla segreteria del Consiglio un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni ovvero, quando la natura dell'attività svolta non preveda dimissioni, una dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia a ogni eventuale emolumento o beneficio. 22)

22)

L'art. 30/septies è stato inserito dall'art. 21 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/octies (Disposizioni procedurali per l'esame in Consiglio)

(1) Ogni deliberazione assunta dal Consiglio in materia di verifica dei poteri è assunta con votazione per alzata di mano.

(2) In caso di parità di voti, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto/eletta.

(3) Nella discussione ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto a un intervento di tre minuti.

(4) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di accertamento di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si intende che abbia deliberato la convalida dell'elezione.

(5) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di convalida dell'elezione, la deliberazione si intende come rimessione degli atti alla commissione per un nuovo esame ai sensi dell'articolo 30/quater, commi 1 e 2. Qualora la procedura di cui all'articolo 30/quater, commi 1 e 2, sia già stata espletata, la deliberazione del Consiglio equivale o ad accertamento di una causa di ineleggibilità, con conseguente annullamento dell'elezione e dichiarazione di decadenza, o ad accertamento di una causa di incompatibilità, con conseguente instaurazione della procedura di cui all'articolo 30/septies.

(6) Una volta espletata la procedura di cui all'articolo 30/quater, commi 1 e 2, la pronuncia del Consiglio è definitiva. 23)

23)

L'art. 30/octies è stato inserito dall'art. 22 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/novies (Modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle deliberazioni)

(1) Le comunicazioni e le deliberazioni di cui agli articoli 30/quater, 30/sexies e 30-septies sono trasmesse ai consiglieri/alle consigliere al loro domicilio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 24)

24)

L'art. 30/novies è stato inserito dall'art. 23 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/decies (Cause d'ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute)

(1) Se, successivamente alle elezioni, un consigliere/una consigliera viene a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifica per esso/essa una delle cause di incompatibilità, è tenuto/tenuta a comunicare alla segreteria del Consiglio, entro quindici giorni dal verificarsi della causa, le variazioni inerenti la dichiarazione prevista dall'articolo 30/ter, comma 2. In tale caso si procede a norma del presente capo. 25)

25)

L'art. 30/decies è stato inserito dall'art. 24 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO IV
Le commissioni legislative

Art. 31 (Elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario all'interno delle commissioni)

(1) Le commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente del consiglio, per procedere a scrutinio segreto all'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.

(2) Nella loro prima seduta le commissioni sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

(3) Nell'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario, se nessuno riporta la maggioranza assoluta di voti dei presenti, si procede, nel corso della stessa seduta, al ballottaggio fra i due consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario sostituto il membro più giovane di età, fra coloro che non ricoprano una delle cariche sopra citate.

(4) Il presidente eletto comunica tempestivamente per iscritto l'esito delle elezioni al Presidente del consiglio.

(5) In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro di commissione che riveste la carica di presidente, vicepresidente o segretario, la commissione procede secondo le modalità stabilite dai commi precedenti, al rinnovo della carica rimasta scoperta. Il rinnovo deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui il membro deceduto, dimissionario o decaduto è stato sostituito.

Art. 32 (Convocazione delle commissioni)

(1) Le commissioni sono convocate dai/dalle loro presidenti per mezzo dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio, previa intesa con il/la Presidente del Consiglio e possibilmente in base a un calendario delle sedute a lungo termine. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere recapitato di norma almeno cinque giorni prima, per consentire di intervenire alle sedute. L'avviso va inviato anche al proponente primo firmatario/alla proponente prima firmataria del disegno di legge e/o al/alla componente di Giunta provinciale competente per materia e viene affisso all'albo del Consiglio. L'avviso di convocazione viene inoltre inviato, per conoscenza, ai consiglieri indicati/alle consigliere indicate all'articolo 97/sexies, comma 1, per gli effetti di cui alla medesima disposizione.

(2) Di norma il/la presidente della commissione convoca la commissione entro dieci giorni dall'assegnazione di un disegno di legge.

(3) In caso di urgenza è facoltà del/della presidente della commissione convocare la stessa per mezzo di telegramma o, comunque per iscritto, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

(4) Con il consenso di tutti/tutte i/le componenti della commissione è possibile prescindere dalle procedure e dai tempi di cui sopra.

(5) La Giunta può chiedere al/alla Presidente del Consiglio che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti che essa intende fornire.

(6) Se la maggioranza dei/delle componenti di una commissione ne richiede la convocazione per discutere determinati argomenti, il/la presidente della commissione provvederà a che essa sia convocata entro dieci giorni dalla data in cui gli/le è pervenuta la relativa richiesta. 26)

26)

L'art. 32 è stato sostituito dall'art. 25 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 33 (Ordine del giorno delle commissioni)

(1) I disegni di legge e le eventuali questioni riguardanti le materie di competenza delle commissioni sono iscritti all'ordine del giorno di ciascuna commissione a cura del rispettivo/della rispettiva presidente, secondo l'ordine cronologico e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 32.

(2) Le commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

(3) Per quanto riguarda l'anticipazione o il rinvio di un punto iscritto all'ordine del giorno, nonché l'inserimento di nuovi punti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60, 61 e 62.

Art. 34 (Assenza)

(1) In caso di impossibilità ad intervenire alle sedute, il consigliere deve tempestivamente informarne il presidente della commissione. Il mancato avviso di assenza, ovvero quando il membro di commissione non abbia provveduto alla propria sostituzione, equivale ad assenza ingiustificata.

(2) In caso di prolungata assenza, il consigliere deve chiedere preventivamente congedo al Presidente del consiglio, al fine di essere considerato assente giustificato. Di tale assenza viene data comunicazione al presidente della rispettiva commissione.

(3) I presidenti delle commissioni comunicano al Presidente del consiglio i nomi di coloro che sono risultati assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Art. 35 (Decadenza da membro di commissione e dimissioni)

(1) Il consigliere che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dalla carica di membro della commissione.

(2) Della decadenza è data comunicazione al Consiglio.

(3) Il consigliere che non intende più partecipare alle sedute della commissione, deve rassegnare per iscritto le dimissioni al Presidente del consiglio e al presidente della commissione.

(4) La decadenza e le dimissioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto dal momento della loro comunicazione al Consiglio da parte del Presidente del consiglio.

(5) Il consigliere eletto membro della Giunta decade dalla carica di membro della commissione.

(6) Il Presidente del consiglio ne propone la sostituzione nella seduta successiva del Consiglio.

(7) Sarà chiamato a sostituire il membro uscente, salvo rinuncia da parte del gruppo, un altro consigliere dello stesso gruppo consiliare.

Art. 36 (Sostituzione di membri - partecipazione alle sedute in qualità di osservatore)

(1) Un membro della commissione che non possa intervenire ad una seduta o che desideri farsi sostituire può farsi rappresentare da un consigliere del suo stesso gruppo, dandone comunicazione al presidente della commissione prima dell'inizio della seduta stessa.

(2) Ciascun consigliere ha facoltà di presenziare alle sedute delle commissioni legislative e delle commissioni speciali in qualità di osservatore.

Art. 37 (Validità delle sedute)

(1) Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri, purché la stessa comprenda il presidente o il vicepresidente, e qualora nessun membro contesti all'inizio della seduta la validità della stessa per irregolarità nella convocazione.

Art. 38 (Segretezza delle sedute)

(1) Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Art. 39 (Deliberazioni delle commissioni - diritto propositivo)

(1) Le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1. In caso di parità di voti decide il voto di chi presiede.

(2) In tutte le commissioni ciascun membro ha, anche come singolo, pieno diritto propositivo.

Art. 40 (Processi verbali delle sedute)

(1) Dei lavori delle sedute delle commissioni è redatto, a cura dell'impiegato addetto e sotto il controllo del segretario, processo verbale di ogni seduta, che di regola viene trasmesso ai membri della commissione entro trenta giorni e comunque non oltre sessanta giorni; l'approvazione dello stesso viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva alla trasmissione; il processo verbale è da considerarsi approvato qualora non venga sollevata obiezione alcuna; in caso contrario la commissione pone in votazione l'obiezione. Tutte le obiezioni devono essere riportate nel processo verbale stesso. Il processo verbale approvato viene sottoscritto dal segretario della commissione.

(2) I processi verbali sono atti interni delle commissioni. Ciascun consigliere può chiederne copia all'Ufficio legale del Consiglio.

Art. 41 (Esame dei disegni di legge)

(1) Il presidente della commissione può richiedere agli assessori competenti e ai consiglieri proponenti il disegno di legge, informazioni, notizie e documenti; ha inoltre facoltà di richiedere la presenza del Presidente della Giunta e di quegli assessori che possono fornire chiarimenti sulle materie in discussione. Il Presidente della Giunta o l'assessore competente possono farsi sostituire. La commissione discute solo i disegni di legge ai quali siano stati allegati la documentazione necessaria per il relativo esame ed, in particolare, i testi di tutte le norme giuridiche alle quali viene fatto riferimento nel disegno di legge. Inoltre deve essere espressamente specificato in quale lingua è stato redatto il testo originale del disegno di legge, al quale va allegata un'esatta traduzione.

(2) Il proponente un disegno di legge ha diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute della commissione per illustrare in modo circostanziato il disegno di legge; va sempre invitato l'assessore competente per la materia da trattare.

(3) Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, il presidente della commissione convoca il primo firmatario o un suo delegato per illustrare il disegno di legge stesso. Qualora il disegno di legge sia stato presentato da più consiglieri, il diritto a partecipare alle sedute spetta al primo firmatario e, in caso di impedimento di questi, a uno dei cofirmatari.

(4) Il presentatore di un disegno di legge può farsi assistere da un esperto.

(5) I disegni di legge aventi lo stesso oggetto vanno trattati congiuntamente.

Art. 42 (Modalità per la discussione dei disegni di legge)

(1) Qualora un/una componente della commissione ne faccia richiesta, viene data lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge; di seguito viene dichiarata aperta la discussione generale.

(2) Alle osservazioni dei componenti/delle componenti della commissione rispondono il relatore/la relatrice, un/una proponente o il/la presidente, dopodichè i/le componenti possono intervenire una seconda volta; anche in questo caso rispondono il relatore/la relatrice, un/una proponente o il/la presidente, dopodichè la discussione generale viene dichiarata chiusa. Il tempo a disposizione di ciascun/ciascuna componente della commissione e del/della proponente del disegno di legge è di complessivi trenta minuti.

(3) Il/La presidente pone quindi in votazione il passaggio alla discussione articolata.

(4) Se il passaggio non viene approvato, non si procede alla discussione articolata e il/la presidente della commissione rimette il disegno di legge al/alla Presidente del Consiglio con una relazione della commissione.

(5) La discussione articolata avviene secondo la procedura e i tempi di cui all'articolo 97/quinquies, comma 1, lettere a), b) e d). I/Le componenti della commissione e la Giunta possono presentare emendamenti, compresi quelli diretti a inserire articoli aggiuntivi, nonché subemendamenti anche nel corso della discussione articolata. I consiglieri/Le consigliere appartenenti ai gruppi consiliari non già rappresentati nella commissione possono presentare emendamenti diretti a inserire articoli aggiuntivi entro il termine e secondo le modalità previsti dall'articolo 97/sexies, comma 1, e possono illustrare gli stessi nel corso della loro discussione. 28)

28)

L'art. 42 è stato sostituito dall'art. 27 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 43 (Termini per l'esame dei disegni di legge)

(1) Il presidente della commissione trasmette al Presidente del consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutigli entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei medesimi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.

(2) È facoltà del Presidente del consiglio concedere una proroga al termine di cui al comma precedente non superiore a sessanta giorni, purché richiesta tempestivamente dal presidente della commissione. Qualora il Presidente del consiglio non ritenga di concedere tale proroga, ed in ogni caso per proroghe oltre sessanta giorni, competente a decidere rimane il Consiglio.

(3) Decorsi il termine di cui al comma 1 e quello eventuale di cui al comma 2 senza che gli sia pervenuta la relazione della commissione, il Presidente iscrive il disegno di legge all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio, nominando relatore il presidente della commissione. Il Consiglio può deliberare il rinvio del disegno di legge alla commissione, fissando un nuovo termine, ovvero procedere alla trattazione dello stesso.

Art. 44 (Pareri, sopralluoghi e viaggi studio)

(1) Le commissioni hanno la facoltà di sentire il parere di esperti/esperte e/o – anche su richiesta degli interessati – di altre persone, in particolare rappresentanti di enti, associazioni e altri gruppi di interesse. Le commissioni possono anche richiedere al/alla Presidente del Consiglio che sia elaborato un parere scritto su un tema specifico.

(1/bis) Agli esperti/alle esperte invitati/invitate dalla commissione, qualora non siano dipendenti provinciali o consiglieri/consigliere provinciali, viene corrisposto per il lavoro svolto e per la partecipazione alle sedute della commissione un compenso il cui ammontare è stabilito di volta in volta dal/dalla Presidente del Consiglio nel rispetto dei criteri e degli importi da definirsi mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza. Agli esperti/alle esperte sono altresì rimborsate, dietro presentazione della relativa documentazione, eventuali spese di viaggio nonché di vitto e alloggio ai sensi del regolamento sul trattamento di missione per i/le dipendenti provinciali. Le spese di vitto e alloggio possono essere anche assunte direttamente dal Consiglio.

(1/ter) I compensi e i rimborsi di cui al comma 1-bis non spettano alle persone sentite dalla commissione su loro richiesta.

(2) Per approfondire le proprie conoscenze nelle materie di competenza, le commissioni possono organizzare colloqui ed effettuare sopralluoghi anche fuori sede nonché compiere viaggi di studio, anche all'estero.

(3) Ogni iniziativa che comporti delle spese a carico del bilancio del Consiglio è subordinata al consenso del/della Presidente del Consiglio. 29)

29)

L'art. 44 è stato sostituito dall'art. 28 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 45 (Pareri di altre commissioni e copertura finanziaria dei disegni di legge)

(1) Qualora la commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente del consiglio, che disporrà di conseguenza nel minor tempo possibile.

(2) I pareri richiesti ad altre commissioni dovranno essere da queste forniti alla commissione richiedente entro il termine massimo di venti giorni ed entro il termine di dieci giorni, qualora si tratti di un disegno di legge per il quale è stata deliberata la procedura di cui all'articolo 87, comma 3. Tali pareri saranno inclusi nella relazione della commissione che li ha richiesti.

(3) Se il termine fissato dal comma precedente sarà decorso senza risposta, la commissione richiedente può rinunciare al parere; il relatore della commissione competente ne farà menzione nella sua relazione.

(4) Per i disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare che comportino impegni di natura finanziaria, o qualora la commissione competente dovesse apportare a qualsiasi provvedimento di legge modifiche comportanti maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, sempreché esse non siano state presentate da membri della Giunta, concluso l'esame degli articoli, la commissione richiede il parere dell'assessore alle finanze sulla relativa copertura finanziaria. Ottenuto il parere, la commissione esamina e vota le disposizioni finanziarie e il disegno di legge nel suo complesso. 30)

30)

Il testo tedesco del comma 4 è stato sostituito dall'art. 29 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 46 (Relazioni delle commissioni)

(1) Le commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune, o che siano loro state richieste dal Consiglio.

(2) Le commissioni hanno facoltà di formulare, anche in sede di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio.

(3) In Consiglio viene discusso il testo elaborato dalla commissione.

(4) Il presidente della commissione stende per il Consiglio una relazione sul disegno di legge trattato; i membri della commissione che non approvino il disegno di legge hanno la facoltà di presentare una propria relazione di minoranza. Dette relazioni di minoranza, le quali devono essere preannunciate in sede di commissione, nonché la relazione del presidente della commissione, devono pervenire alla segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori della commissione. Prima della loro presentazione, ovvero prima dello scadere del suddetto termine, il disegno di legge non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

(5) La relazione della commissione viene esposta al Consiglio dal presidente della commissione o da un membro della stessa. Eventuali relazioni di minoranza vengono esposte dai loro presentatori. Su richiesta, è ammesso rinunciare all'esposizione delle relazioni, laddove nessun consigliere si opponga.

(6) Qualora un disegno di legge sia approvato all'unanimità in tutte le sue disposizioni e senza emendamenti, la commissione può astenersi dal fare una relazione scritta.

Art. 47 (Termini per la distribuzione delle relazioni)

(1) Le relazioni delle commissioni devono pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della discussione in aula.

(2) In caso di integrazioni dell'ordine del giorno per comprovata urgenza, il Presidente ha la facoltà di ridurre il suddetto termine a ventiquattro ore.

Art. 48 (Termini per le impugnative)

(1) Alle proposte di impugnativa di cui agli articoli 97 e 98 dello Statuto di autonomia si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per la trattazione dei disegni di legge.

(2) Qualora l'applicazione dei termini stabiliti nel presente regolamento rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini di ricorso fissati dalla legge sul funzionamento della Corte costituzionale o dallo Statuto di autonomia, il Presidente del consiglio è tenuto a prescrivere alle competenti commissioni delle scadenze che consentano al Consiglio di deliberare sull'argomento entro il termine utile per la presentazione delle impugnative.

Art. 49   31)

31)

L'art. 49 è stato abrogato dall'art. 30 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 50 (Procedura in caso di annullamento o abrogazione di leggi provinciali)

(1) Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge provinciale per effetto di una sentenza della Corte costituzionale, ovvero di abrogazione, anche parziale, a seguito di referendum, il Presidente del consiglio informa della questione la commissione competente per materia.

(2) La commissione, ove ritenga che a seguito dell'annullamento o dell'abrogazione debbano essere introdotte nuove disposizioni di legge e non sia stata già assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, esprime in un documento il proprio parere, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i consiglieri ed alla Giunta.

Art. 51 (Rinvio)

(1) Per gli aspetti non disciplinati dal presente capo, si rinvia alle disposizioni dettate per le sedute del Consiglio, in quanto applicabili.

CAPO V
Disciplina delle sedute del Consiglio provinciale

Art. 52 (Convocazione e ordine del giorno)

(1) Eccezion fatta per i casi previsti dal combinato disposto degli articoli 32, 48 e 49 dello Statuto di autonomia, la convocazione del Consiglio è fatta dal suo/dalla sua Presidente con invito da inviare ai consiglieri/alle consigliere e agli/alle eventuali componenti della Giunta non appartenenti al Consiglio a mezzo lettera raccomandata, al recapito indicato dagli stessi/dalle stesse a questo scopo, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza. Alla convocazione va allegato l'ordine del giorno.

(2) L'ordine del giorno è redatto dal/dalla Presidente del Consiglio.

(3) Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 34 e 49 dello Statuto di autonomia, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

(4) Qualora il/la Presidente consideri fondata la richiesta di una convocazione d'urgenza del Consiglio, i termini di convocazione vengono ridotti a quarantotto ore.

(5) La richiesta di convocazione straordinaria di cui al combinato disposto degli articoli 34 e 49 dello Statuto di autonomia deve indicare l'oggetto dell'argomento per il quale si chiede la convocazione e su cui il Consiglio è chiamato a decidere o a deliberare. 32)

32)

L'art. 52 è stato sostituito dall'art. 31 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 53 (Albi del Consiglio provinciale)

(1) Ad un apposito albo murale, collocato nel palazzo del Consiglio provinciale, sono affissi a cura della segreteria del Consiglio, gli avvisi di convocazione del Consiglio e delle commissioni, nonché ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile per tenere al corrente i singoli consiglieri sull'attività dell'organo legislativo. Gli avvisi di convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno sono altresì affissi, a cura della segreteria del Consiglio, ad un apposito albo murale collocato all'esterno dello stesso palazzo.

Art. 54 (Assenze dei consiglieri)

(1) In caso di impedimento ad intervenire alle sedute, il consigliere deve informarne per iscritto il Presidente il più tempestivamente possibile.

Art. 55 (Sedute pubbliche e riservate)

(1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

(2) Quando si trattino questioni riguardanti singole persone, il Consiglio può tuttavia deliberare di adunarsi in seduta riservata su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri. Prima della votazione possono parlare due consiglieri a favore e due contro per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 56 (Processo verbale delle sedute)

(1) Di ogni seduta pubblica si redige un processo verbale che contiene soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l'esito delle votazioni.

(2) Di ogni seduta riservata il processo verbale è redatto da uno dei segretari questori nella forma più concisa, senza particolari che possano toccare la persona di cui si è discusso o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che parte delle sue dichiarazioni vengano riportate a verbale. Il processo verbale sarà soggetto ad approvazione in seduta riservata del Consiglio e quindi sigillato ed archiviato.

(3) I processi verbali delle sedute, sia pubbliche che riservate, sono firmati dal Presidente e dai segretari questori dopo la loro approvazione e raccolti a cura della segreteria del Consiglio.

Art. 57 (Resoconti integrali)

(1) Di ogni seduta pubblica viene effettuata una registrazione la quale - fintantochè sarà necessario per motivi tecnici - viene successivamente trascritta e stampata. Una copia della registrazione ovvero della trascrizione viene fatta pervenire d'ufficio ad ogni gruppo consiliare. Dietro richiesta, ciascun consigliere può ottenere una copia della registrazione ovvero della trascrizione della stessa.

(2) Le registrazioni ovvero le trascrizioni vanno conservate presso il Consiglio, corredate dell'indice e del relativo processo verbale. Una copia di esse va data in custodia all'amministrazione provinciale.

Art. 58 (Rilascio copie dei resoconti integrali)

(1) Ogni cittadino può ottenere, con richiesta scritta, dall'Ufficio di presidenza copia dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del presente regolamento.

(2) Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall'Ufficio di presidenza.

Art. 59 (Apertura e chiusura delle sedute)

(1) Il Presidente del consiglio dichiara aperta e chiusa la seduta.

(2) Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, chiede che venga effettuato l'appello nominale dei consiglieri, a conclusione del quale comunica i nomi degli assenti giustificati.

(3) Si procede quindi con la lettura del processo verbale della seduta precedente, che, se non vi sono richieste di rettifica, si considera approvato senza votazione.

(4) Al fine di apportare rettifiche al processo verbale, i consiglieri possono prendere la parola con interventi della durata massima di cinque minuti ciascuno. Sulle richieste di rettifica il Consiglio decide con voto palese.

(5) Il Presidente informa quindi il Consiglio in merito a:

  • a)  i disegni di legge presentati ed eventualmente in merito a quelli il cui procedimento legislativo sia già in corso;
  • b)  le interrogazioni e le mozioni pervenute;
  • c)  eventuali comunicazioni.

Art. 60 (Anticipazione di un punto all'ordine del giorno)

(1) Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 114, comma 4, su richiesta il Consiglio può decidere con votazione per voto palese l'anticipazione di un punto all'ordine del giorno. È consentita la motivazione della richiesta. Possono parlare un consigliere a favore e uno contro e ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

Art. 61 (Rinvio di un punto all'ordine del giorno)

(1) Di norma il Presidente accoglie la richiesta del presentatore di rinviare un punto all'ordine del giorno. Ciò vale anche per richieste avanzate da altri consiglieri d'intesa con il presentatore.

Art. 62 (Inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno)

(1) Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno, il Consiglio non può né discutere nè deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente sulla materia proposta e con facoltà da parte di uno dei proponenti di illustrare la sua richiesta e da parte di un eventuale oppositore di esporre la tesi contraria per la durata di cinque minuti ciascuno.

Art. 63 (Facoltà di parola)

(1) Nessun consigliere può parlare senza avere chiesta e ottenuta la parola dal Presidente.

(2) Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste. I consiglieri parlano in piedi, rivolti al Presidente, mentre i membri della Giunta parlano in piedi, rivolti all'assemblea,

Art. 64 (Interventi)

(1) Sul regolamento interno, sullo svolgimento dell'ordine del giorno, sull'ordine dei lavori, per fatto personale, sulla priorità della votazione, nonché in tutti i casi non disciplinati espressamente dal presente regolamento, i consiglieri possono intervenire di norma una sola volta sul medesimo argomento.

(2) Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

(3) Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta, se non con il consenso del consigliere che ha la parola.

Art. 65 (Richiamo all'argomento)

(1) Qualora un consigliere divaghi dal tema trattato, il Presidente lo esorta ad attenervisi. Se il consigliere ignora per due volte tale esortazione, il Presidente può togliergli la parola su tale argomento.

Art. 66 (Interventi sulla procedura)

(1) Gli interventi riguardanti lo svolgimento dell'ordine del giorno, il regolamento interno, l'ordine dei lavori e la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. Nel corso della relativa discussione possono intervenire solo due oratori contro e due a favore per una durata massima di cinque minuti ciascuno.

(2) Le decisioni riguardanti richieste attinenti la procedura spettano al Presidente. Qualora tuttavia un consigliere esigesse la votazione in Consiglio, questa si svolgerà per voto palese.

Art. 67 (Fatto personale)

(1) Qualora un consigliere subisca un attacco personale o gli vengano attribuite opinioni che egli reputa non sue, può avanzare direttamente richiesta motivata di prendere posizione su tale fatto personale con priorità rispetto ad eventuali altre richieste di intervento.

(2) Il Presidente decide in merito all'ammissibilità dell'intervento. Qualora il consigliere interessato non accetti la decisione del Presidente, decide il Consiglio senza discussione mediante votazione per voto palese.

(3) Gli interventi per fatto personale non possono superare la durata di cinque minuti.

Art. 68 (Richiesta di nomina di una commissione d'inchiesta)

(1) Qualora nel corso della discussione ad un consigliere venga rimproverata una condotta che egli reputi lesiva della sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente di nominare una commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 25, la quale esamini le imputazioni ed esprima un giudizio in merito.

(2) Alla commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle stesse.

Art. 69 (Richiamo)

(1) Non sono ammesse interruzioni all'indirizzo di un oratore, né conversazioni fra consiglieri o altri comportamenti che disturbino il buon andamento dei lavori.

(2) Costituiscono altresì violazioni dell'ordine ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco personale.

(3) Se un consigliere turba l'ordine con i comportamenti descritti ai commi 1 e 2, il Presidente lo richiama nominandolo. Al secondo o eventuale successivo richiamo, il Presidente fa presente quanto è stabilito al comma 1 dell'articolo 70.

(4) Il consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni con un intervento della durata massima di cinque minuti; se il consigliere respinge il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, quest'ultimo invita il Consiglio a decidere con votazione per voto palese, senza discussione, la conferma o la revoca del richiamo.

Art. 70 (Esclusione dalla seduta e censura)

(1) Qualora dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta un consigliere persista nel turbare l'ordine, il Presidente deve disporne l'esclusione dall'aula per tutto il resto della seduta e, in casi particolarmente gravi, infliggergli la censura.

(2) Tali provvedimenti possono essere adottati anche indipendentemente da precedenti richiami, qualora il consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o a vie di fatto, o compia comunque atti di particolare gravità.

(3) Il Presidente deve far presente espressamente al consigliere interessato quale sanzione disciplinare gli stia infliggendo, adducendone nel contempo il motivo.

(4) Per l'esclusione dall'aula e per la censura si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 69.

Art. 71 (Conseguenze della censura)

(1) La censura comporta l'interdizione di riaccedere all'aula consiliare per la seduta successiva e comunque per un numero complessivo di sedute consecutive non superiore a quattro.

(2) Il numero delle sedute dalle quali il consigliere censurato è escluso viene proposto dal Presidente, sentito il collegio dei capigruppo, e deliberato dal Consiglio con votazione per voto palese, senza discussione. La decisione viene immediatamente comunicata all'interessato.

(3) Su richiesta del consigliere interessato, lo stesso deve essere sentito dal collegio dei capigruppo per la durata massima di cinque minuti, decorsi i quali deve abbandonare la seduta del collegio.

Art. 72 (Inottemperanza alle sanzioni disciplinari tumulti)

(1) Se un consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula o tenta di rientrarvi prima che sia trascorso il periodo di interdizione impostogli, il Presidente incarica i segretari questori di far eseguire le sue disposizioni.

(2) Qualora i segretari questori non fossero in grado di eseguire le disposizioni di cui al precedente comma, ovvero qualora sorga un tumulto nel Consiglio e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta per la durata di trenta minuti. Ripresi i lavori, se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta e convoca il Consiglio per una seduta da tenersi entro trenta giorni, sempreché non sia già altrimenti convocato entro detto termine.

Art. 73 (Accesso del pubblico)

(1) Durante le sedute l'accesso all'aula consiliare è permesso, oltre che ai consiglieri, solo al personale del Consiglio addetto e alle persone espressamente autorizzate dal Presidente.

(2) Il pubblico e i rappresentanti degli organi di informazione possono accedere alle tribune dell'aula consiliare durante le sedute. Le modalità di accesso alle tribune ed eventualmente ai vani adiacenti all'aula consiliare sono disciplinate dal Presidente.

(3) Il Presidente ha facoltà di far allontanare dalle tribune o dai vani adiacenti all'aula consiliare i trasgressori, incaricando in tal senso i commessi, ovvero, in caso di assoluta necessità, le forze dell'ordine.

(4) Nell'aula consiliare e sulle tribune non è consentito l'uso di telefoni cellulari.

Art. 74 (Comportamento del pubblico)

(1) Durante la seduta le persone ammesse alle tribune devono mantenere un contegno assolutamente corretto e rimanere in silenzio, astenendosi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

(2) Il Presidente può fare allontanare immediatamente eventuali disturbatori; a tale scopo può richiedere l'intervento dei commessi, ovvero, in caso di assoluta necessità, delle forze dell'ordine, dopo avere sospeso la seduta.

CAPO VI
Votazioni, numero legale e deliberazioni del Consiglio

Art. 75 (Modi di votazione)

(1) I consiglieri manifestano la propria volontà votando si, no o astenendosi; le votazioni sono palesi per alzata di mano, orali per appello nominale o segrete mediante l'utilizzo dell'impianto elettronico o la consegna delle schede.

(2) Sempreché il presente regolamento non preveda espressamente una diversa modalità, le votazioni sono palesi, a meno che tre consiglieri non richiedano la votazione per appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste richieste possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario o verbalmente, con richiesta al Presidente di verificare che la proposta sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrente.

(3) L'eventuale richiesta di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere fatta prima che abbia inizio la votazione.

(4) Nel concorso delle due richieste, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

(5) Nelle questioni riguardanti persone, la votazione è fatta per scrutinio segreto.

Art. 76 (Inammissibilità di interventi)

(1) Cominciata la votazione, non è più concessa la parola.

Art. 77 (Votazione per parti separate)

(1) È sempre ammessa, su richiesta di un consigliere, la votazione per parti separate, purché il testo da votare possa essere distinto in più parti ciascuna con una propria completezza. Tale disposizione può essere applicata in occasione di votazioni su relazioni, articoli, ordini del giorno, mozioni ed emendamenti di ogni tipo.

(2) La richiesta può essere fatta verbalmente o per iscritto, ma non comporta il diritto ad intervenire.

Art. 78 (Ripetizione delle votazioni)

(1) Qualora sussistano dubbi in merito all'esito della votazione palese, può esserne richiesta la ripetizione immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

(2) Ove il Presidente dovesse avere dei dubbi anche sul risultato della seconda votazione, si procede alla votazione per appello nominale.

Art. 79 (Votazione per appello nominale)

(1) Per il voto per appello nominale il Presidente indica il significato del "si" o del "no" ed estrae a sorte il nome del consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.

(2) Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente.

Art. 80 (Votazione per scrutinio segreto)

(1) La votazione per scrutinio segreto avviene mediante consegna delle schede o tramite l'impianto elettronico. Per la votazione mediante schede si applica il disposto dei seguenti commi, mentre le modalità tecniche per l'uso dell'impianto elettronico sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di presidenza.

(2) Il Presidente dispone che vengano distribuite le schede a ciascun consigliere e che venga effettuato l'appello nominale.

(3) I consiglieri esprimono il voto deponendo nell'urna la scheda in ordine alfabetico in seguito ad appello nominale. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei consiglieri che non hanno risposto al precedente. La deposizione della scheda bianca equivale all'astensione.

(4) Chiusa la votazione, i membri dell'Ufficio di presidenza contano le schede, redigono il verbale della votazione e il Presidente proclama il risultato.

(5) Nell'ipotesi di irregolarità ed in ogni caso quando il numero dei voti non corrisponda al numero dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la ripetizione, ammettendo alla votazione i consiglieri presenti allo scrutinio precedente.

(6) Le schede vanno immediatamente distrutte dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

(7) Se la votazione ha per oggetto l'elezione di persone, sulla scheda dovranno venire scritti i relativi nominativi.

Art. 81 (Verifica del numero legale)

(1) Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.

(2) Qualora il Consiglio si appresti ad effettuare una votazione palese, ogni consigliere può richiedere, dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e prima dell'annuncio della votazione da parte dello stesso, la verifica del numero legale.

(3) I richiedenti la verifica del numero legale nonché i richiedenti la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 75, comma 2, sono sempre considerati presenti ai fini della determinazione del numero legale,

(4) Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, i consiglieri presenti in aula, i quali dichiarino di non partecipare alla votazione, sono computati ai soli effetti del numero legale. Della dichiarazione viene tenuta nota nel processo verbale. Sono parimenti computati ai fini della determinazione del numero legale, i consiglieri presenti in aula che non partecipano alla votazione senza averlo espressamente dichiarato. Ai fini dell'applicazione del presente comma, nelle votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto si considerano presenti i consiglieri in aula al momento della loro seconda chiamata nominale.

(5) In Consiglio il numero legale è dato dalla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta fino ad un massimo di un'ora o la toglie. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta.

(6) Qualora il Presidente tolga la seduta per mancanza del numero legale, egli, previa consultazione con i consiglieri, stabilisce immediatamente la data della seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, sempreché il Consiglio non sia già altrimenti convocato. Detto termine non opera qualora la data della nuova convocazione dovesse cadere nel periodo corrispondente alla pausa estiva dei lavori consiliari, secondo il calendario delle sedute precedentemente programmato.

Art. 82 (Validità delle deliberazioni)

(1) Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo che per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

(2) Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto integrale.

Art. 83 (Comunicazione del risultato della votazione)

(1) Il Presidente annuncia il risultato della votazione.

(2) Dopo la votazione finale su un disegno di legge e la comunicazione del risultato della stessa, il Presidente pronuncia la formula ufficiale: "Il Consiglio provinciale approva" oppure: "Il Consiglio provinciale respinge".

Art. 84 (Ratifiche)

(1) Le ratifiche ai sensi dell'articolo 54, numero 7, dello Statuto di autonomia, avvengono secondo la procedura prevista per la trattazione delle mozioni.

Art. 85 (Proposte di deliberazione dell'Ufficio di presidenza - Nomine)

(1) Le proposte di deliberazione dell'Ufficio di presidenza vengono di norma trattate secondo la procedura prevista per le mozioni.

(2) In sede di trattazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio ciascun consigliere ha diritto ad un intervento della durata di dieci minuti.

(3) In caso di nomine da parte del Consiglio, ciascun consigliere ha diritto ad un intervento di cinque minuti.

Art. 85/bis (Voti e progetti di legge di cui agli articoli 35 e 49 dello Statuto di autonomia)

(1) All'emissione dei voti e alla formulazione di progetti di legge rivolti al Parlamento, previsti dal combinato disposto degli articoli 35 e 49 dello Statuto di autonomia, si provvede su iniziativa di almeno due consiglieri/consigliere.

(2) Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato; il progetto di legge invece costituisce esercizio di iniziativa ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione.

(3) La trattazione dei voti e dei progetti di legge di cui al comma 1 avviene secondo le procedure stabilite dal presente regolamento per la trattazione rispettivamente delle mozioni e dei disegni di legge.

(4) I progetti di legge sono assegnati dal/dalla Presidente del Consiglio per il loro preventivo esame alla commissione legislativa che si occupa di materie affini a quella oggetto del progetto di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I commissione legislativa.

(5) I voti e i progetti di legge approvati dal Consiglio sono trasmessi dal/dalla Presidente del Consiglio al/alla Presidente della Provincia, che li invia al Governo per la presentazione alle Camere. Essi sono trasmessi altresì, a cura del/della Presidente del Consiglio, in copia, al Commissario/alla Commissaria del Governo. 33)

33)

L'art. 85/bis è stato inserito dall'art. 32 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO VII
Procedura per la presentazione e la discussione dei disegni di legge

Art. 86 (Iniziativa legislativa)

(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al popolo, ai consiglieri e alle consigliere e alla Giunta provinciale. Per l'iniziativa popolare valgono le disposizioni delle leggi regionali 16 luglio 1972, n. 15, 2 settembre 1974, n. 7 e 29 maggio 1980, n. 9, e successive modifiche.

(2) I disegni di legge devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli.

(3) L'articolato deve essere redatto nel rispetto di un adeguato standard di tecnica legislativa e di una sempre migliore qualità della legislazione provinciale, in modo tale che sia garantita la massima leggibilità del testo legislativo da parte dei cittadini e delle cittadine. I singoli articoli devono essere pertanto possibilmente brevi, è da evitare quindi l'inserimento in uno stesso articolo di disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro. Le disposizioni contenute in un articolo devono avere una propria autonomia concettuale, secondo i criteri di una progressione logica degli argomenti trattati.

(4) Qualora un disegno di legge presentato non risponda ai criteri indicati nel comma 3, è compito della competente commissione legislativa provvedere in sede di esame dello stesso ai necessari adeguamenti tecnici, ivi compresa anche la suddivisione di un articolo ritenuto troppo lungo e complesso in due o più articoli. Per quei disegni di legge che non siano stati esaminati dalla competente commissione legislativa entro i termini di cui all'articolo 43, comma 2, o quello ulteriore concesso dal Consiglio ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l'incombenza della necessaria verifica della rispondenza del disegno di legge ai criteri indicati nel comma 3 è assolta, su indicazione del/della Presidente del Consiglio, da parte dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio. Nel caso che questo ufficio proponga degli adeguamenti tecnici, il/la Presidente del Consiglio rimette, in sede di trattazione del disegno di legge in aula e dopo l'approvazione del passaggio alla discussione articolata, all'assemblea la decisione quale dei due testi - quello originario o quello adeguato, dal punto di vista della tecnica legislativa, dall'ufficio affari legislativi e legali - debba costituire il testo base per la discussione articolata. Nella discussione che precede la relativa votazione ogni consigliere/consigliera può intervenire una sola volta per un massimo di cinque minuti. 34)

34)

L'art. 86 è stato sostituito dall'art. 1 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 87 (Presentazione dei disegni di legge)

(1) I disegni di legge vanno indirizzati al Presidente del consiglio provinciale. Essi vengono immediatamente contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla commissione competente di cui all'articolo 22, e a tutti i consiglieri.

(2) Il Presidente ne dà comunicazione nella successiva seduta del Consiglio ai sensi dell'articolo 59, comma 5, lettera a).

(3) Nel corso della medesima seduta la Giunta o il consigliere proponente possono richiedere la trattazione urgente del disegno di legge. Il Presidente concede al richiedente e ad un eventuale oppositore di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno allo scopo di illustrare le rispettive posizioni. Il Consiglio delibera immediatamente sulla richiesta. Qualora essa venga accolta, i termini per la trattazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 43, vengono ridotti della metà.

(4) Qualora un disegno di legge riguardi materie non contemplate espressamente fra quelle indicate nelle sfere di competenza delle commissioni legislative, il Presidente del consiglio ne deferisce l'esame a quella commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

(5) Qualora un disegno di legge riguardi materie di competenza di più commissioni, il Presidente ne deferisce l'esame alla commissione che risulterà prevalentemente competente.

Art. 88 (Ripresentazione dei disegni di legge respinti)

(1) Un disegno di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi. Ciò vale anche per disegni di legge dello stesso contenuto, lievemente modificati.

(2) In deroga al disposto del comma 1, dietro richiesta scritta del presentatore, il Consiglio può tuttavia ammettere il disegno di legge a maggioranza dei due terzi dei presenti con votazione per scrutinio segreto. Ai fini dell'esposizione dei rispettivi punti di vista, il Presidente concede al richiedente e ad un eventuale oppositore di intervenire per una durata massima di cinque minuti ciascuno.

Art. 89 (Ritiro dei disegni di legge)

(1) Fintantochè non è stato votato il passaggio alla discussione articolata, è facoltà del proponente di ritirare in qualsiasi momento il disegno di legge.

Art. 90 (Lettura delle relazioni)

(1) La discussione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria, seguita dalla lettura della relazione della commissione legislativa e delle eventuali relazioni di minoranza.

(2) Su proposta di un consigliere, e previo consenso del relatore, sono considerate date per lette una o più relazioni, se nessun consigliere si dichiara contrario.

(3) Le relazioni vengono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.

Art. 91 (Apertura e chiusura della discussione generale)

(1) Dopo la lettura delle relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

(1/bis) In sede di discussione generale ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte e la durata complessiva degli interventi non può superare i trenta minuti, salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 1. Trenta minuti sono altresì a disposizione del presentatore/della presentatrice per la replica. 35)

(2) Dopo che hanno parlato, nell'ordine, i consiglieri, i relatori della commissione e la Giunta o il proponente, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

(3) Prima della conclusione della discussione generale può essere richiesto, da un minimo di cinque consiglieri e d'intesa con il presentatore, il rinvio del disegno di legge alla commissione. La richiesta può essere motivata con un intervento che non superi i cinque minuti.

(4) Fatto salvo il diritto a parlare dei consiglieri già iscritti, la chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da ciascun consigliere che non sia ancora intervenuto sull'argomento in discussione. Qualora un consigliere si opponga, il Presidente pone in votazione la proposta per voto palese.

(5) Prima della chiusura della discussione generale ai sensi del precedente comma, hanno comunque facoltà di intervenire la Giunta, i relatori o il presentatore del disegno di legge.

35)

Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 92 (Ordini del giorno a disegni di legge)

(1) Prima della chiusura della discussione generale ogni consigliere/consigliera può presentare fino a tre ordini del giorno concernenti la materia in discussione.

(2) Il/la Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e/o lo svolgimento di ordini del giorno che siano:

  • a)  formulati con frasi rispettivamente parole ingiuriose o sconvenienti;
  • b)  non attinenti all' argomento oggetto del disegno di legge;
  • c)  ripetitivi di precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio negli ultimi 6 mesi sull' argomento in sede di trattazione di mozioni od altri ordini del giorno, sia che questi siano stati approvati sia che siano stati respinti.

(3) Sull'ammissibilità dell'ordine del giorno decide, dopo lettura dello stesso, il/la Presidente. Se il presentatore/la presentatrice dell'ordine del giorno insiste, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

(4) Qualora l'aspetto dell'inammissibilità non coinvolga l'ordine del giorno nella sua interezza ma soltanto una parte di esso, il/la Presidente, prima della decisione, dà al presentatore/alla presentatrice un congruo termine, sospendendo rispettivamente rinviando la trattazione dell'ordine del giorno, per la presentazione di un emendamento atto a evitare la declaratoria di inammissibilità.

(5) Qualora sulle tematiche in discussione vi sia già iscritta all'ordine del giorno una mozione, il presentatore/la presentatrice della stessa può richiedere che questa venga trattata contemporaneamente e congiuntamente con gli ordini del giorno presentati ai sensi del comma 1.

(6) In sede di discussione degli ordini del giorno, oltre al presentatore/alla presentatrice possono intervenire, nell'ordine, solo un consigliere o una consigliera per ciascun gruppo consiliare, un membro della Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio.

(7) Salvo che per il/la proponente, che ha a disposizione dieci minuti, gli interventi non possono superare i cinque minuti.

(8) Non è concessa la parola per dichiarazione di voto.

(9) Gli ordini del giorno vengono discussi e sottoposti a votazione per voto palese immediatamente dopo la chiusura della discussione generale.

(10) La trattazione degli ordini del giorno avviene secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e per essa si applica l'articolo 117. 36)

36)

L'art. 92 è stato sostituito dall'art. 3 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 93 (Attuazione degli ordini del giorno)

(1) Il Presidente del consiglio tiene l'evidenza degli ordini del giorno approvati ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

Art. 94 (Passaggio alla discussione articolata)

(1) Chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione di eventuali ordini del giorno relativi al disegno di legge, il Presidente sottopone a votazione per voto palese il passaggio alla discussione articolata.

(2) Se il Consiglio non approva il passaggio alla discussione articolata, il disegno di legge si considera respinto.

Art. 95 (Discussione articolata)

(1) Dopo il passaggio alla discussione articolata, il Presidente o un membro dell'Ufficio di presidenza da questi in caricato dà lettura dei singoli articoli e degli eventuali emendamenti, in lingua italiana e tedesca.

(2) Possono quindi intervenire il proponente, i consiglieri, la Giunta e nuovamente il proponente per la replica. La trattazione e la votazione di eventuali emendamenti precede la trattazione e votazione dell'articolo.

Art. 96   37)

37)

L'art. 96 è stato abrogato dall'art. 4 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 97 (Emendamenti)

(1) Ogni consigliere/consigliera può presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi sotto forma di emendamento in numero illimitato, nel rispetto dei modi e dei termini indicati nell'articolo 97/bis.

(2) Per ogni emendamento o subemendamento può essere presentato da un consigliere/una consigliera un unico emendamento rispettivamente subemendamento alternativo.

(3) Gli emendamenti da parte della Giunta devono essere presentati in entrambe le lingue, quelli da parte dei consiglieri e delle consigliere possono essere presentati anche in una sola lingua. La traduzione di questi ultimi viene eseguita d'ufficio. 38)

38)

L'art. 97 è stato sostituito dall'art. 5 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 97/bis (Termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti)

(1) Gli emendamenti a un disegno di legge devono essere presentati entro e non oltre due giorni lavorativi prima della seduta o dell'inizio della tornata di sedute sul cui ordine del giorno figura iscritto il relativo disegno di legge. Qualora la discussione del disegno di legge non dovesse iniziare nella seduta o nella tornata di sedute in riferimento, il termine per la presentazione di emendamenti è riaperto fino a due giorni lavorativi prima della prossima seduta rispettivamente tornata di sedute sul cui ordine del giorno risulterà reiscritto il disegno di legge. Copia fotostatica degli emendamenti è trasmessa immediatamente al presentatore o alla presentatrice del disegno di legge rispettivamente, nel caso della Giunta provinciale, all'assessore o all'assessora provinciale competente e proponente del disegno di legge. Copia degli emendamenti è distribuita infine, in versione bilingue, a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere il più tardi all'inizio della trattazione del disegno di legge.

(2) Gli emendamenti ad emendamenti proposti (i cosiddetti subemendamenti) possono essere presentati fino a quando non sia iniziata la trattazione dell'articolo al quale si riferiscono i relativi emendamenti.

(3) Oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentati degli emendamenti e dei subemendamenti soltanto qualora questi siano consequenziali ad emendamenti o subemendamenti già approvati dal Consiglio ovvero siano comunque in stretta connessione con questi ultimi o altre decisioni adottate dal Consiglio nel corso della trattazione del disegno di legge.

(4) Nel caso in cui un disegno di legge venga aggiunto all'ordine del giorno ai sensi degli articoli 47 o 62, si prescinde dal termine di cui al comma 1 e i relativi emendamenti possono essere presentati fino al termine della discussione generale del disegno di legge. Se il disegno di legge aggiunto all'ordine del giorno non dovesse invece, per qualsiasi motivo, essere trattato nella seduta ovvero sessione prevista, il termine per la presentazione degli emendamenti è riaperto fino a due giorni lavorativi prima della seduta ovvero nuova sessione sul cui ordine del giorno risulterà iscritto nuovamente il disegno di legge in questione. 39)

39)

L'art. 97/bis stato inserito dall'art. 6 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01; il comma 4 è stato successivamente sostituito dall'art. 33 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 97/ter (Inammissibilità di emendamenti e subemendamenti)

(1) Il/la Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e/o lo svolgimento di emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati sotto forma di emendamento che siano:

  • a)  formulati con frasi rispettivamente parole ingiuriose o sconvenienti;
  • b)  non attinenti all' argomento oggetto del disegno di legge;
  • c)  in contrasto con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sull' argomento nel corso dello stesso procedimento legislativo.

(2) Sull'ammissibilità dell'emendamento o subemendamento decide, dopo lettura dello stesso, il/la Presidente. Se il presentatore/la presentatrice dell'emendamento o subemendamento insiste, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano. 40)

40)

L'art. 97/ter è stato inserito dall'art. 7 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 97/quater (Discussione e votazione degli articoli, emendamenti e subemendamenti)

(1) Su ciascun articolo e su tutti gli emendamenti ad esso presentati, nonché i rispettivi subemendamenti, si svolge una discussione così articolata:

  • a)  data lettura dell' articolo e di tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, si apre la discussione sul complesso degli emendamenti e subemendamenti, che ha inizio con l'illustrazione degli emendamenti rispettivamente subemendamenti da parte dei presentatori/delle presentatrici. Nel corso della discussione ogni consigliere/consigliera può intervenire, anche se sia proponente di più emendamenti rispettivamente subemendamenti, per un massimo di 15 minuti. Esauriti questi interventi la Giunta e, se il disegno di legge è di iniziativa consiliare, il presentatore/la presentatrice dello stesso si pronunciano sui singoli emendamenti e subemendamenti intervenendo complessivamente per non più di 15 minuti;
  • b)  esauriti gli interventi di cui alla lettera a), si procede alla votazione dei singoli emendamenti e subemendamenti, votando questi ultimi prima degli emendamenti ai quali si riferiscono. Gli emendamenti vengono votati secondo quell' ordine logico-formale che il/la Presidente reputi opportuno per l'economia dei lavori e per la chiarezza delle votazioni. Qualora ad uno stesso testo o parte di testo siano stati presentati più emendamenti, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Nel caso che un emendamento già letto e quindi posto formalmente in trattazione venga ritirato dal presentatore/dalla presentatrice prima o anche durante la fase di votazione dei singoli emendamenti, un altro consigliere/un' altra consigliera può chiedere che l'emendamento venga comunque posto in votazione. La votazione avviene in questo caso senza che venga riaperta la discussione;
  • c)  votati tutti gli emendamenti e subemendamenti ai sensi della lettera b), si apre la discussione sull' articolo eventualmente modificato, nel corso della quale ciascun consigliere/ciascuna consigliera può intervenire per non più di due volte fino ad un massimo di 10 minuti. Esauriti gli interventi dei consiglieri e delle consigliere segue l'intervento della Giunta e per ultimo, se il disegno di legge è di iniziativa consiliare, quello del presentatore/della presentatrice dello stesso, dopodichè si passa alla votazione dell'articolo. 41)
41)

L'art. 97/quater stato inserito dall'art. 8 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 97/quinquies (Esame dei disegni di legge in materia di elezioni e forma di governo nonché delle proposte di modifica al regolamento interno - disposizioni particolari)

(1) In deroga a quanto previsto agli articoli 97/bis e 97/quater, trovano applicazione in sede di discussione articolata dei disegni di legge in materia elettorale e forma di governo nonché delle proposte di modifica al regolamento interno le seguenti disposizioni particolari:

  • a)  gli eventuali emendamenti ad un articolo nonché i relativi subemendamenti vengono trattati separatamente, nel senso che per ogni emendamento e subemendamento si svolge una discussione e votazione distinta;
  • b)  il tempo a disposizione del presentatore/della presentatrice di un emendamento o subemendamento per l' illustrazione dello stesso è di 10 minuti. Lo stesso tempo spetta altresì a qualsiasi consigliere/consigliera per il suo intervento nella discussione sull'emendamento o subemendamento nonché alla Giunta per la propria presa di posizione;
  • c)  per la presentazione degli emendamenti e subemendamenti si prescinde dai termini di cui all' articolo 97/bis. Eventuali emendamenti e subemendamenti possono quindi essere presentati anche nel corso della seduta. Gli emendamenti e subemendamenti che non dovessero essere presentati almeno 48 ore prima della trattazione degli articoli ai quali si riferiscono, devono essere firmati da almeno due consiglieri/consigliere;
  • d)  il tempo a disposizione di ogni consigliere/consigliera e della Giunta in sede di discussione su un articolo è di 15 minuti. 42)
42)

L'art. 97/quinquies è stato inserito dall'art. 9 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 97/sexies (Articoli aggiuntivi)

(1) Gli emendamenti tendenti a inserire nel testo del disegno di legge degli articoli aggiuntivi - in seguito chiamati articoli aggiuntivi - sono presentati e svolti, salvo quanto previsto nel comma 2, nella competente commissione legislativa. A tal fine articoli aggiuntivi possono essere presentati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 42, comma 5, non solo da membri della commissione legislativa e della Giunta provinciale ma anche da consiglieri/consigliere provinciali appartenenti a gruppi consiliari non già rappresentati nella commissione stessa. Gli articoli aggiuntivi presentati da questi ultimi devono pervenire al/alla presidente della commissione comunque prima dell'inizio della discussione articolata del relativo disegno di legge. A garanzia della facoltà di presentazione in tempo utile di eventuali articoli aggiuntivi, le convocazioni delle commissioni legislative con relativo ordine del giorno sono inviate anche, per conoscenza, a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere provinciali appartenenti ai gruppi consiliari non già rappresentati nella relativa commissione.

(2) In sede di trattazione del disegno di legge in aula la presentazione - da parte della Giunta provinciale o di consiglieri/consigliere - e lo svolgimento di articoli aggiuntivi sono ammessi soltanto qualora questi siano consequenziali o comunque in stretta connessione con il testo del disegno di legge approvato dalla commissione legislativa ovvero con decisioni già adottate dal Consiglio nel corso della discussione in aula e qualora ai sensi dei criteri di cui all'articolo 86, commi 3 e 4, sia opportuno provvedere al necessario adeguamento del testo con un articolo aggiuntivo anzichè con un emendamento aggiuntivo all'articolo in riferimento.

(3) Per quanto riguarda i termini per la presentazione di eventuali articoli aggiuntivi ed eventuali emendamenti a essi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97/bis, commi 1, 2 e 3, a seconda che gli articoli aggiuntivi siano consequenziali o comunque in stretta connessione con il testo del disegno di legge approvato dalla commissione legislativa ovvero con decisioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione in aula.

(4) Sull'ammissibilità, ai sensi del comma 2, di un articolo aggiuntivo decide, dopo lettura dello stesso, il/la Presidente. Se il presentatore/la presentatrice dell'emendamento insiste, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

(5) La discussione e votazione degli articoli aggiuntivi e degli eventuali emendamenti e subemendamenti presentati avviene secondo la procedura di cui all'articolo 97/quater. A tale fine l'articolo aggiuntivo è equiparato a un articolo del disegno di legge in trattazione. 43)

43)

L'art. 97/sexies è stato inserito dall'art. 10 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 98   44)

44)

L'art. 98 è stato abrogato dall'art. 11 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 99   45)

45)

L'art. 99 è stato abrogato dall'art. 12 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 100 (Disegni di legge con un unico articolo)

(1) Nella trattazione di disegni di legge con un unico articolo, la discussione generale e quella articolata si svolgono congiuntamente e hanno luogo soltanto le votazioni su eventuali emendamenti, nonché la votazione finale. La durata degli interventi è quella prevista per la discussione generale, ferme restando le norme sulla durata degli interventi su eventuali emendamenti.

Art. 101 (Trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio)

(1) Il disegno di legge finanziaria viene trattato prima di quello di bilancio. La discussione generale dei due disegni di legge avviene in forma congiunta; in questo caso i tempi di intervento non possono superare complessivamente la durata di un'ora.

(2) Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno presentati prima dell'apertura della discussione articolata sul disegno di legge finanziaria.

(3) Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria approvati dal Consiglio vengono inseriti d'ufficio nel disegno di legge di bilancio.

(4) Proposte di aumento dello stanziamento di unità previsionali di base sono ammesse solo laddove siano corredate da una proposta per la copertura delle maggiori spese. 46)

(5) La discussione sulle unità previsionali di base del bilancio avviene secondo la seguente procedura:

  • a)  vengono poste in discussione soltanto quelle unità previsionali di base sulle quali i consiglieri/le consigliere, prima della chiusura della discussione generale, hanno chiesto di intervenire facendo uso degli appositi moduli distribuiti a cura dell' Ufficio di presidenza all'inizio della discussione generale medesima;
  • b)  intervenendo una sola volta per un massimo di cinque minuti possono partecipare alla trattazione di un' unità previsionale di base tutti i consiglieri/tutte le consigliere e, in chiusura, la Giunta; si passa quindi alla votazione sull'unità previsionale di base discussa;
  • c)  le unità previsionali di base sulle quali non vi sono state richieste di intervento non sono sottoposte a votazione;
  • d)  se un consigliere/una consigliera risulta assente dall' aula al momento in cui si discute l'unità previsionale di base sulla quale aveva chiesto la parola, perde il diritto all'intervento richiesto. 46)
46)

I commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 34 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 102 (Trattazione del disegno di legge sul rendiconto generale)

(1) Nella discussione articolata del disegno di legge sul rendiconto generale trova applicazione la procedura di cui all'articolo 101, comma 5. Le singole unità previsionali di base oggetto di richieste di intervento non vengono tuttavia, al termine degli interventi, sottoposte a votazione. 47)

47)

L'art. 102 è stato sostituito dall'art. 35 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 103 (Dichiarazioni di voto)

(1) Prima della votazione finale di un disegno di legge ciascun consigliere può fare una dichiarazione di voto con un intervento non superiore a cinque minuti.

Art. 104 (Votazione finale)

(1) Dopo l'approvazione dei singoli articoli, il disegno di legge viene posto in votazione finale per scrutinio segreto.

Art. 105 (Votazione separata per gruppi linguistici)

(1) Nel caso previsto dall'articolo 56 dello Statuto di autonomia, la richiesta di procedere alla votazione separata per gruppi linguistici deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico e deve contenere il riferimento ad almeno una delle disposizioni del disegno di legge che si ritiene lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi.

(2) La richiesta medesima può essere presentata in qualunque momento dopo l'approvazione da parte del Consiglio di una disposizione ritenuta lesiva ai sensi del comma 1. La richiesta viene messa in discussione e in votazione secondo la procedura prevista dall'articolo 92, dopo la chiusura della discussione degli articoli.

(3) Qualora la richiesta venga approvata, il disegno di legge viene votato nella votazione finale a scrutinio segreto, separatamente per gruppi linguistici; al fine di accertare se il disegno di legge sia stato approvato o meno, si sommano i risultati delle singole votazioni.

(4) Nel processo verbale della seduta devono essere indicati comunque, in funzione anche della facoltà di impugnativa di cui all'articolo 56, comma 2, dello Statuto di autonomia, anche i risultati delle votazioni separate eseguite.

Art. 106 (Correzioni linguistiche e formali)

(1) Qualora si rendesse necessario procedere a modifiche linguistiche nel corso del dibattito in Consiglio, il Presidente dà lettura delle sole parti linguisticamente modificate nella lingua cui le modifiche si riferiscono. Dopodichè, senza ulteriore discussione, si procede alla votazione palese.

(2) Nell'ambito della redazione finale del testo della legge, l'Ufficio di presidenza può eliminare errori di forma, anche riguardanti la traduzione.

Art. 107   48)

48)

L'art. 107 è stato abrogato dall'art. 36 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 108 (Testi unici)

(1) Gli aventi diritto a presentare un disegno di legge possono accorpare più leggi o parti di leggi unitamente a modifiche di merito in un testo unico e sottoporlo al Consiglio provinciale per la trattazione. La trattazione avviene secondo la procedura fissata per i disegni di legge.

(2) In tal caso la discussione e la votazione degli articoli vertono esclusivamente sugli articoli contenenti una modifica di merito a leggi esistenti.

CAPO VII-BIS
Modificazioni dello statuto di autonomia

Art. 108/bis (Esame delle proposte di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa consiliare)

(1) L'iniziativa di proposta di modificazione dello Statuto di autonomia prevista dall'articolo 103, comma 2, dello Statuto di autonomia spetta a ciascun consigliere/ciascuna consigliera e alla Giunta.

(2) Per proposta di modificazione dello Statuto di autonomia si intende un testo redatto in articoli e corredato da una relazione accompagnatoria.

(3) La proposta di modificazione dello Statuto di autonomia viene assegnata a una commissione speciale composta da tutti/tutte i/le capigruppo o loro delegati/delegate, istituita all'inizio di ogni legislatura. In tutte le votazioni ogni componente della commissione dispone di tanti voti quanti sono i/le componenti del gruppo consiliare cui appartiene (voto ponderato).

(4) L'esame della proposta di modificazione dello Statuto di autonomia avviene sia in commissione che in Consiglio secondo la procedura prevista per la trattazione dei disegni di legge.

(5) In caso di approvazione della proposta da parte del Consiglio, il/la Presidente del Consiglio invia la deliberazione consiliare al/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e al/alla Presidente del Consiglio regionale per l'ulteriore iter previsto dallo Statuto di autonomia.

(6) La deliberazione consiliare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 49)

49)

L'art. 108/bis è stato inserito dall'art. 37 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 108/ter (Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare)

(1) I progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare previsti dall'articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia sono assegnati alla commissione speciale istituita ai sensi dell'articolo 108-bis, comma 3, del regolamento interno, la quale riferisce al Consiglio entro venti giorni, proponendo al Consiglio di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

(2) Scaduto il termine di cui al comma 1, il/la Presidente del Consiglio iscrive il progetto di modificazione dello Statuto di autonomia all'ordine del giorno del Consiglio per l'espressione del parere entro il termine previsto dall'articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia.

(3) La discussione e la votazione in commissione e in aula si svolgono sull'intero testo. Nel corso della discussione ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte per complessivamente non più di dieci minuti. 50)

50)

L'art. 108/ter è stato inserito dall'art. 38 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO VIII
Funzioni di controllo

Art. 109 (Norme generali)

(1) I consiglieri/Le consigliere hanno diritto di presentare interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni su temi di attualità nonché mozioni.

(2) I consiglieri/Le consigliere hanno diritto di ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, così come dagli organi ed enti o aziende da essa dipendenti, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato. La richiesta di informazioni, atti e dati deve essere rivolta rispettivamente al/alla Presidente della Provincia o all'assessore/all'assessora competenti per materia. 51)

51)

L'art. 109 è stato sostituito dall'art. 39 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 110 (Interrogazioni a risposta scritta) 52)

(1) L'interrogazione a risposta scritta consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla presidenza del Consiglio o alla Giunta o se sia esatta, se la presidenza del Consiglio o la Giunta abbiano assunto o intendano assumere risoluzioni su determinati oggetti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione. 52)

(2) Le interrogazioni sono rivolte per iscritto al Presidente del consiglio.

(3) L'interrogato deve trasmettere entro 30 giorni una risposta scritta all'interrogante inviandone al contempo una copia al Presidente del consiglio.

(4) Il Presidente informa il Consiglio dell'avvenuta risposta.

(5) La Giunta rispettivamente il Presidente del consiglio, hanno l'obbligo di fornire completa e tempestiva risposta alle interrogazioni, qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni, il Presidente del consiglio dà lettura dell'interrogazione in seduta pubblica e sollecita l'interrogato a rispondere entro otto giorni.

52)

Il titolo e il comma 1 sono stati sostituiti dall'art. 40 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 111 (Interrogazioni su temi di attualità) 53)

(1) In ciascuna tornata di sedute del Consiglio è previsto uno spazio riservato alla trattazione di interrogazioni concernenti temi di attualità, che ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto di rivolgere al/alla Presidente del Consiglio, al/alla Presidente della Provincia e agli assessori/alle assessore. 53)

(2) Tali interrogazioni devono essere brevi e concise; devono limitarsi alla formulazione oggettiva delle domande e devono riferirsi ad un unico fatto che abbia attinenza con la funzione pubblica dell'Ufficio di presidenza o della Giunta provinciale.

(3) Il testo dell'interrogazione deve pervenire alla segreteria del Consiglio almeno due giorni lavorativi prima della tornata di sedute. Esso viene trasmesso immediatamente solo ai rispettivi interrogati.

(4) Il tempo riservato alla trattazione delle interrogazioni su temi di attualità non deve essere superiore, per ciascuna tornata, a 90 minuti. Il Presidente può disporre di prolungarne la durata previa consultazione con il collegio dei capigruppo.

(5) Durante tale tempo il Presidente pone in trattazione le interrogazioni dell'ordine in cui esse sono state presentate. In assenza dell'interrogante, l'interrogazione decade. Dopo la lettura dell'interrogazione da parte dell'interrogante, l'interrogato dispone di tre minuti per la risposta e l'interrogante di due minuti per la replica.

(6) L'interrogato provvede a rispondere per iscritto, entro cinque giorni dalla seduta, alle interrogazioni che non possono essere trattate per giustificato impedimento dell'interrogato o dell'interrogante, o per motivi di tempo.

(7) Le interrogazioni su temi di attualità eccessivamente lunghe non vengono ammesse dal Presidente allo spazio a queste riservato, bensì trasmesse agli interessati per la risposta scritta.

(8) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 1, e dall'articolo 113.

53)

Il titolo e il comma 1 sono stati sostituiti dall'art. 41 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 112 (Mozioni)

(1) I consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni intese a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte del Consiglio

(2) Salvo diversa decisione del Consiglio, per un periodo di sei mesi dall'inizio della trattazione di una mozione in Consiglio, non può essere trattata un'altra mozione avente per oggetto lo stesso tema.

Art. 113 (Inammisibilità di interrogazioni e mozioni)

(1) Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che si riferiscano a questioni che non riguardano direttamente cittadini dell'Alto Adige.

(2) Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente.

(3) La questione di ammissibilità per gli altri motivi può essere sollevata sia dal Presidente che da qualunque consigliere. In tal caso viene data lettura dell'interrogazione scritta o della mozione.

(4) Il Consiglio decide sull'ammissibilità mediante voto palese, dopo eventuali interventi di un oratore a favore e uno contro, della durata di tre minuti ciascuno.

Art. 114 (Trattazione e procedura)

(1) La mozione pervenuta almeno quindici giorni prima del primo giorno fissato per la tornata di sedute del Consiglio è posta all'ordine del giorno della tornata medesima.

(2) Tuttavia, qualora i presentatori/le presentatrici o uno di essi/una di esse chiedano che una mozione pervenuta dopo la scadenza del suddetto termine venga inclusa nell'ordine del giorno, si applica la procedura prevista dall'articolo 62. 54)

(3) La discussione e la votazione di una mozione iscritta all'ordine del giorno non può essere rinviata, se non con il consenso dei firmatari della mozione stessa.

(4) Il Consiglio può comunque anticipare, con votazione segreta e a maggioranza dei due terzi dei presenti, la trattazione dei disegni di legge la cui approvazione urgente è ritenuta di interesse provinciale.

54)

Il testo tedesco del comma 2 è stato sostituito dall'art. 42 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 115 (Interventi e votazioni)

(1) Nell'ambito del dibattito sulle mozioni e su eventuali emendamenti possono intervenire, nell'ordine, il presentatore, i consiglieri/le consigliere nonché la Giunta provinciale e/o il/la Presidente del Consiglio.

(2) Al presentatore/alla presentatrice di una mozione sono concessi cinque minuti per l'illustrazione della stessa. Per i successivi interventi in sede di discussione ogni consigliere/consigliera diverso/diversa dal presentatore/dalla presentatrice dispone di un tempo massimo di tre minuti.

(3) Per la replica da parte della Giunta, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza, è previsto un tempo massimo di dieci minuti.

(4) Al presentatore sono concessi per la replica cinque minuti. Non sono ammessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto.

(5) In caso di presentazione di emendamenti a mozioni, il presentatore della mozione dichiara, intervenendo per un massimo di cinque minuti, se accetta o meno l'inserimento degli emendamenti nella mozione. In caso di accettazione degli emendamenti, ciascun consigliere/ciascuna consigliera nonché un membro di Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio hanno diritto ad un ulteriore intervento della durata di tre minuti. Ciò non vale nel caso in cui l'emendamento sia stato presentato prima dell'inizio della trattazione della mozione. Gli emendamenti devono essere presentati in un'unica soluzione e la loro trattazione viene unificata.

(6) Il Presidente del consiglio tiene l'evidenza degli impegni connessi alle mozioni approvate ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi. 55)

55)

L'art. 115 è stato modificato dall'art. 13 della D.C.P. 11 dicembre 2001, n. 7/01.

Art. 116 (Mozioni di sfiducia)

(1) Le mozioni di sfiducia alla Giunta, all'Ufficio di presidenza del Consiglio o a singoli membri dei medesimi, devono essere motivate e votate per appello nominale, salvo che non sia richiesta la votazione per scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 75, comma 2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri.

(2) Per le mozioni di sfiducia non è ammessa la procedura d'urgenza.

Art. 117 (Trattazione congiunta)

(1) In caso di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno o disegni di legge che trattino lo stesso tema o questioni analoghe, il Presidente, previo accordo con i presentatori, può disporne la trattazione congiunta.

(2) In caso di trattazione congiunta di più di una mozione o di più di un disegno di legge, la durata degli interventi resta invariata. Qualora una o più mozioni e uno o più disegni di legge vengano trattati congiuntamente, per gli interventi è concesso il tempo maggiore tra quelli contemplati. La votazione delle mozioni precede quella per il passaggio alla discussione articolata.

Art. 118 (Pubblicazione e distribuzione delle interrogazioni e mozioni)

(1) Le interrogazioni e le mozioni sono riportate per intero nel resoconto integrale della seduta durante la quale ne è stata data lettura.

(2) Le interrogazioni scritte e le relative risposte nonché le mozioni devono essere distribuite a tutti i consiglieri.

CAPO IX
Uso della lingua italiana e tedesca

Art. 119 (Norme generali)

(1) Nelle adunanze del Consiglio e dei suoi organi collegiali può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca, sia oralmente che per iscritto.

(2) Le proposte sulle quali i consiglieri sono chiamati ad esprimersi con il voto devono essere tradotte nell'altra lingua, negli altri casi la traduzione avviene su richiesta, anche informale.

(3) Per quanto riguarda la parificazione della lingua tedesca alla lingua italiana, presso l'Ufficio di presidenza e presso gli uffici del Consiglio trovano applicazione gli articoli 99 e 100 dello Statuto di autonomia nonché le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

CAPO X
Disposizioni finali e transitorie

Art. 120 (Decadenza di disegni di legge, mozioni e interrogazioni)

(1) Tutti i disegni di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, nonché tutte le mozioni la cui trattazione in Consiglio non sia mai iniziata o non si sia comunque conclusa, decadono alla fine della legislatura. Ciò vale anche per le interrogazioni non evase. 56)

56)

L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 43 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 121 (Abrogazione)

(1) È abrogato il regolamento interno del Consiglio provinciale approvato dal Consiglio il 12 ottobre 1977 e modificato con deliberazione 27 gennaio 1982, n. 2.

Art. 122 (Norma transitoria)

(1) Fino a diversa deliberazione consiliare, prevista dell'articolo 22, comma 1, le materie di competenza delle quattro commissioni legislative attualmente norminate, sono quelle indicate nell'elenco allegato.

Art. 123 (Rinvio ad altre disposizioni di legge, pubblicazioni ed entrata in vigore)

(1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

(2) Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua approvazione.

ALLEGATO
Elenco delle materie di competenza delle Commissioni Legislative (articolo 122)

PRIMA COMMISSIONE
Affari generali, istruzione, cultura, sport

  • 1)  Ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
  • 2)  enti locali;
  • 3)  toponomastica;
  • 4)  tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
  • 5)  usi e costumi locali ed istituzioni culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;
  • 6)  assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
  • 7)  polizia locale urbana e rurale;
  • 8)  spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
  • 9)  scuola materna;
  • 10)  istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
  • 11)  addestramento e formazione professionale;
  • 12)  assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa;
  • 13)  attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
  • 14)  cooperazione e sviluppo;
  • 15)  federalismo, integrazione europea e diritti fondamentali dei gruppi etnici.

SECONDA COMMISSIONE
Agricoltura, comunicazioni e trasporti, tutela dell'ambiente

  • 1)  Agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
  • 2)  alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
  • 3)  ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell' articolo 847 del Codice Civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  • 4)  opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
  • 5)  usi civici;
  • 6)  caccia e pesca;
  • 7)  servizi antincendi;
  • 8)  opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
  • 9)  utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
  • 10)  affari idroelettrici;
  • 11)  comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l' esercizio degli impianti di funivia;
  • 12)  tutela del paesaggio;
  • 13)  tutela dell' ambiente;
  • 14)  porti lacuali;
  • 15)  fonti energetiche.

TERZA COMMISSIONE
Finanze e patrimonio, lavori pubblici, industria, commercio, artigianato, turismo, programmazione

  • 1)  Finanze e patrimonio;
  • 2)  viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
  • 3)  incremento della produzione industriale;
  • 4)  commercio;
  • 5)  fiere e mercati;
  • 6)  artigianato;
  • 7)  turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
  • 8)  espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
  • 9)  programmazione economica;
  • 10)  esercizi pubblici;
  • 11)  miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.

QUARTA COMMISSIONE
Lavoro, edilizia, urbanistica, assistenza, beneficienza, sanità

  • 1)  Collocamento ed avviamento al lavoro;
  • 2)  edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese la agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano in provincia con finanziamenti pubblici;
  • 3)  costituzione e funzionamento di commissioni provinciali e comunali di controllo sul collocamento;
  • 4)  apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;
  • 5)  costituzione e funzionamento di commissioni provinciali e comunali per l' assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
  • 6)  assistenza e beneficienza pubblica;
  • 7)  urbanistica e piani regolatori;
  • 8)  edilizia scolastica;
  • 9)  igiene e sanità, ivi compresa l' assistenza sanitaria e ospedaliera;
  • 10)  sicurezza del lavoro;
  • 11)  volontariato.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 26 giugno 2009 , n. 3
ActionActione) Legge provinciale 4 febbraio 2010 , n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
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