Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Il dirigente medico responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato ed coordinatori dei distretti possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.
(2) Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico pediatra.