Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico pediatra ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attività sanitaria concordano: