Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 44 è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: