(1) L'assistibile che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistibile deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali ha effetto immediato.
(2) In applicazione del disposto di cui all'articolo 8, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni le scelte di cui all'articolo 25, comma 9, riferite ai soggetti in età compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, solo previa domanda scritta da parte dei genitori adeguatamente motivata.
(3) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni o per trasferimento dell'assistito. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
(4) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 11.