Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri, la Azienda può conferire ad un pediatra con precedenza per quelli inseriti nella graduatoria provinciale, eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata non superiore a 6 mesi rinnovabili, cessa al momento in cui viene insediato il pediatra avente diritto. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'articolo 43 del precedente accordo, con esclusione dell'indennità forfettaria di variazione demografica e dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo l'83 % dell'onorario professionale di cui all'articolo 42, comma 1, pt. 1) del presente accordo, in base alla propria anzianità di specializzazione.
(2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, lettera C) in tema di zone disagiatissime, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo l'Azienda può assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale. (Queste scelte vengono iscritte in separato elenco secondo l'articolo 24, comma 10).