Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Qualora un consigliere subisca un attacco personale o gli vengano attribuite opinioni che egli reputa non sue, può avanzare direttamente richiesta motivata di prendere posizione su tale fatto personale con priorità rispetto ad eventuali altre richieste di intervento.
(2) Il Presidente decide in merito all'ammissibilità dell'intervento. Qualora il consigliere interessato non accetti la decisione del Presidente, decide il Consiglio senza discussione mediante votazione per voto palese.
(3) Gli interventi per fatto personale non possono superare la durata di cinque minuti.