Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
(2) Quando si trattino questioni riguardanti singole persone, il Consiglio può tuttavia deliberare di adunarsi in seduta riservata su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri. Prima della votazione possono parlare due consiglieri a favore e due contro per non più di cinque minuti ciascuno.