Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Qualora dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta un consigliere persista nel turbare l'ordine, il Presidente deve disporne l'esclusione dall'aula per tutto il resto della seduta e, in casi particolarmente gravi, infliggergli la censura.
(2) Tali provvedimenti possono essere adottati anche indipendentemente da precedenti richiami, qualora il consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o a vie di fatto, o compia comunque atti di particolare gravità.
(3) Il Presidente deve far presente espressamente al consigliere interessato quale sanzione disciplinare gli stia infliggendo, adducendone nel contempo il motivo.
(4) Per l'esclusione dall'aula e per la censura si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 69.