Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Non sono ammesse interruzioni all'indirizzo di un oratore, né conversazioni fra consiglieri o altri comportamenti che disturbino il buon andamento dei lavori.
(2) Costituiscono altresì violazioni dell'ordine ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco personale.
(3) Se un consigliere turba l'ordine con i comportamenti descritti ai commi 1 e 2, il Presidente lo richiama nominandolo. Al secondo o eventuale successivo richiamo, il Presidente fa presente quanto è stabilito al comma 1 dell'articolo 70.
(4) Il consigliere richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni con un intervento della durata massima di cinque minuti; se il consigliere respinge il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, quest'ultimo invita il Consiglio a decidere con votazione per voto palese, senza discussione, la conferma o la revoca del richiamo.