In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

j) Accordo 1° agosto 2000 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

Art. 36 (Richiesta di indagini specialistiche - Proposte di ricovero o di cure termali)

(1) Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

(2) La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o del sospetto diagnostico. Esso può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'articolo 33.

(3) Il pediatra può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.

(4) Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al pediatra curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

(5) Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste.

(6) Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del pediatra curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, neuro-psichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

(7) La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra curante (allegato D) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.

(8) Il modulario di cui all'articolo 35 è utilizzato anche per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita nei limiti delle leggi in vigore, la pluriprescrizione, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante. Per il certificato di Buona Salute per attività sportive non agonistiche, per colonie, campeggi, campi scuola e simili, il pediatra può utilizzare il modello riportato all'allegato I).

(9) Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario provinciale da parte dello specialista dipendente o convenzionato di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al pediatra di base.

(10) Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionAction(siglato il 1° agosto 2000; approvato con delibera della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 2912)
ActionActionDichiarazione preliminare
ActionActionPrincipi generali
ActionActionAssistenza primaria
ActionActionArt. 18 (Rapporto ottimale)
ActionActionArt. 19 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)
ActionActionArt. 20 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
ActionActionArt. 21 (Requisiti di apertura degli studi medici)
ActionActionArt. 22 (Sostituzioni)
ActionActionArt. 23 (Incarichi provvisori)
ActionActionArt. 24 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
ActionActionArt. 25 (Scelta del pediatra)
ActionActionArt. 26 (Revoca e ricusazione della scelte)
ActionActionArt. 27 (Revoche di ufficio)
ActionActionArt. 28 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)
ActionActionArt. 29 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
ActionActionArt. 30 (Compiti del pediatra con compenso a quota fissa)
ActionActionArt. 31 (Compiti del pediatra con compenso a quota variabile)
ActionActionArt. 32 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
ActionActionArt. 33 (Consulto con lo specialista)
ActionActionArt. 34 (Accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero)
ActionActionArt. 35 (Prescrizione farmaceutica e modulario)
ActionActionArt. 36 (Richiesta di indagini specialistiche - Proposte di ricovero o di cure termali)
ActionActionArt. 37 (Rapporti tra il medico convenzionato, la dirigenza sanitaria dell'Azienda ed il coordinatore del distretto)
ActionActionArt. 38 (Interventi socio - assistenziali)
ActionActionArt. 39 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
ActionActionArt. 40 (Visite occasionali)
ActionActionArt. 41 (Libera professione)
ActionActionArt. 42 (Trattamento economico)
ActionActionArt. 43 (Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia)
ActionActionArt. 44 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
ActionActionArt. 45 (Continuità assistenziale)
ActionActionCAPO III
ActionActionAllegato A
ActionActionPrestazioni aggiuntive
ActionActionProcedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale
ActionActionAllegato D
ActionActionAssistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
ActionActionRegolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria
ActionActionAllegato G
ActionAction(articolo 31, lettera g)
ActionActionAllegato I
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico