(1) Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo il trattamento economico dei pediatri di libera scelta è costituito:
- 1) dalla quota fissa del compenso "onorario professionale"
- 2) dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari):
1) Quota fissa del compenso per assistito ("Onorario professionale")
Anzianità di Onorario prof.le Onorario prof.le Onorario prof.le
specializzazione 250 paz. >250-900 paz. >901 paz.
del pediatra
0-2 anni lire 205.940 lire 151.460 lire 156.910
2-9 anni lire 213.630 lire 159.150 lire 164.880
9-16 anni lire 221.300 lire 166.820 lire 172.820
16-23 anni lire 228.980 lire 174.510 lire 180.790
oltre 23 anni lire 236.620 lire 182.170 lire 188.730
Ai pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'articolo 52, l'onorario professionale è aumentato del 6 %.
Con decorrenza dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo, le tariffe delle prestazioni aggiuntive sono rideterminate come da allegato B)
(2) Quota variabile del compenso per assistito:
Ai pediatri, la quota variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti voci:
compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive, compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, maggiorazione per zone disagiatissime, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico, indennità di bilinguismo, compensi per bilanci di salute di cui all'articolo 31, lettera g), e progetti obiettivo.
- A) Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
Ai pediatri spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 40 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B). - B) Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 44, come quantificati nel protocollo allegato sotto la lettera E) del presente accordo.
L'entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalla Provincia tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dal Piano Sanitario Provinciale e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) ed i compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all'allegato E), non possono comunque superare il 100 % dei compensi annuali di cui all'articolo 43, lettere A), B), C), D) ed E) del precedente accordo e dal 1° del mese successivo all'approvazione del presente accordo il 100 % dell'onorario professionale di cui al comma 1, pt. 1) del presente articolo. - C) Maggiorazioni per zone disagiatissime
Per lo svolgimento dell'attività in disagiatissime sedi, al pediatra spetta, fino al raggiungimento di 400 iscritti residenti nell'ambito o distretto dichiarato disagiatissima sede, per un periodo massimo di 2 anni, un'indennità di lire 1.034.350 mensili.
Sono identificati disagiatissime sedi tutti gli ambiti o distretti dove da almeno 2 anni non opera un pediatra di libera scelta.
L'indennità può essere percepita dallo stesso medico un unica volta.
L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
- messa a disposizione da parte dell'Azienda di struttura ambulatoriale a costo minimale, laddove sia presente e disponibile;
- utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate nei limiti dell'attività globalmente consentita.
- D) Indennità di collaborazione informatica
A tutti i pediatri che utilizzano apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare la gestione della scheda sanitaria individuale, l'elaborazione di dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, la stampa delle prescrizioni farmaceutiche e degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali è corrisposta con decorrenza 1.1.1998 una indennità forfettaria mensile di lire 300.000, previa autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso e l'utilizzo di apparecchiature e programmi con le caratteristiche di cui sopra e la data di decorrenza. - E) Indennità di collaboratore di studio medico
Ai pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, è corrisposta una indennità omnicomprensiva pari a lire 310.330 mensili se il collaboratore è assunto per almeno 15 ore settimanali, o rispettivamente pari a lire 206.890 se è assunto per almeno 10 ore settimanali. Il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio. - F) Indennità di bilinguismo
Ai pediatri già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/1980 e successive modifiche ed integrazioni. - G) Compensi per i bilanci di salute di cui all' articolo 31, lettera g), come quantificati nell'allegato H).
(3) I compensi di cui al comma 1, pt. 1) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui al comma 1, pt. 2) sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a questo di competenza. Ai fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici pediatri si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. Con decorrenza 1.1.2001 le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianità di specializzazione del medico saranno effettuate il 1° del mese successivo al mese di passaggio di fascia per anzianità di specializzazione.
- H) Progetti obiettivo
Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia lire 500 milioni da destinare a progetti obiettivo nell'ambito della pediatria, a cui i pediatri possono liberamente partecipare.
Su proposta delle Società Culturali dei Pediatri, della Federazione Italiana Medici Pediatri Alto Adige, delle Aziende e dell'Assessorato alla Sanità, il comitato ex articolo 11 concorda i progetti obiettivo, identificati anche tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale.
Al di fuori dei progetti obiettivo possono essere attivati eventuali progetti pilota con modalità da indentificare da parte del comitato ex articolo 11.
(4) Con decorrenza dall' 1.7.2000 tutte le voci relative al trattamento economico del presente articolo, ad eccezione dell'indennità di collaborazione informatica di cui alla lettera D) e delle tariffe per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B), vengono aumentate dell'indice ASTAT relativo al periodo 01.01.2000 - 30.06.2000.
Con decorrenza dal 1° del mese successivo alla data di approvazione del presente accordo tutte le voci relative al trattamento economico del presente articolo, ad eccezione dell'indennità di collaborazione informatica di cui alla lettera D) e delle tariffe per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B), vengono aumentate dell' 0,5 %.