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In vigore al: 21/11/2014

j) Accordo 1° agosto 2000 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

Art. 25 (Scelta del pediatra)

(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.

(2) La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio di documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.

Con la scelta del pediatra, previa informazione, viene acconsentito il trattamento dei dati personali ai fini di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca da parte del pediatra, del personale dello studio e di eventuali sostituti, così come previsto dalla legge 675/96. Contestualmente tale consenso non dovrà più essere richiesto dal pediatra all'assistito o legale rappresentante.

(3) Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

(4) Le scelte riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.

(5) Nella ipotesi di ambito territoriale in cui non sono presenti pediatri sceglibili, le scelte possono essere attribuite a:

  • a)  pediatri iscritti nell' elenco dello stesso ambito territoriale con le procedure e modalità di cui all'articolo 24 comma 10 o pediatri iscritti in un ambito territoriale o distretto limitrofo della stessa Azienda Sanitaria con le procedure e modalità di cui all'articolo 24, comma 10;
  • b)  nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un nuovo pediatra, queste scelte vengono trasferite d' ufficio al pediatra.

(6) L'Azienda, previa accettazione del pediatra scelto, può consentire che la scelta per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco di un ambito limitrofo diverso (della stessa Azienda), e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

(7) La scelta per i residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.

(8) Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al pediatra dell'Azienda di provenienza del minore. La scelta è espressamente rinnovabile.

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