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In vigore al: 21/11/2014

j) Accordo 1° agosto 2000 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.

Art. 45 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'articolo 28 della L.P. 30 gennnaio 1997, n. 1 e successive modificazioni si stabilisce che la continuità assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 51 e 52 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.

(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui sopra, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:

  • a)  Continuità assistenziale festiva e prefestiva.
    Le Aziende possono istituire ambulatori pediatrici per il servizio di continuità assistenziale festiva e prefestiva, che viene svolto da medici specialisti pediatri.
    Il medico non è obbligato alla consulenza telefonica.
    L'orario dei suddetti ambulatori pediatrici viene stabilito dalle Aziende previo accordo con la Federazione Italiana Medici Pediatri Alto Adige e può, se necessario, essere esteso.
    Le aziende mettono a disposizione dei pediatri i rispettivi ambulatori e garantiscono la collaborazione di un'infermiera.
    Il compenso spettante ammonta a lire 41.380 omnicomprensivi per ogni prestazione, verrà comunque garantito un compenso orario di lire 109.640.
    Sul compenso globale di cui sopra l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di prevedenza nella misura di 12,50 % di cui 8,125 % a proprio carico e 4,375 % a carico del medico.
  • b)  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
    Nei comuni dove non è organizzata la continuità assistenziale in forma attiva il servizio di continuità assistenziale viene svolto sotto forma di disponibilità domiciliare, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per i propri iscritti o a turno, sotto forma di associazionismo medico, con un massimo di 5 pediatri.
    Il compenso spettante ammonta a lire 124.120 omnicomprensivi per notte per medico, se il pediatra per propria scelta svolge singolarmente il servizio, lire 196.510 omnicomprensivi per notte se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma del turno. Se il servizio viene svolto a turno:
    lire 225.570 omnicomprensivi (2 pediatri),
    lire 268.930 omnicomprensivi (3 pediatri),
    lire 310.270 omnicomprensivi (4 pediatri),
    lire 351.450 omnicomprensivi (5 pediatri) per notte.
    Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra all'azienda.
    I pediatri che intendono svolgere tale servizio devono comunicare all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna loro intendono esplicare.
    Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i pediatri associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica.
    Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.

(3) Sui compensi di cui al comma 2 l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza nella misura del 12,50 % di cui 8,125 % a proprio carico e 4,375 % a carico del medico.

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