Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'articolo 28 della L.P. 30 gennnaio 1997, n. 1 e successive modificazioni si stabilisce che la continuità assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 51 e 52 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.
(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui sopra, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:
(3) Sui compensi di cui al comma 2 l'Azienda versa un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza nella misura del 12,50 % di cui 8,125 % a proprio carico e 4,375 % a carico del medico.