Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Di ogni seduta pubblica si redige un processo verbale che contiene soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l'esito delle votazioni.
(2) Di ogni seduta riservata il processo verbale è redatto da uno dei segretari questori nella forma più concisa, senza particolari che possano toccare la persona di cui si è discusso o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che parte delle sue dichiarazioni vengano riportate a verbale. Il processo verbale sarà soggetto ad approvazione in seduta riservata del Consiglio e quindi sigillato ed archiviato.
(3) I processi verbali delle sedute, sia pubbliche che riservate, sono firmati dal Presidente e dai segretari questori dopo la loro approvazione e raccolti a cura della segreteria del Consiglio.