Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico pediatra che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.
(2) Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.