Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al di fuori delle modalità e dei compiti previsti dal presente accordo i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.
(2) Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, il medico deve usare il ricettario privato.
Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, senza pediatra di libera scelta, il medico può usare il ricettario del servizio sanitario provinciale.
(3) L'elenco delle evenutali prestazioni a pagamento e le relative tariffe minime dovranno essere esposte in ogni studio professionale.