Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito alle condizioni sanitarie, che a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali territoriali individuati dall'azienda l'esistenza di particolari interventi socio-assistenziali.