Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Il consulto può essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
(3) Il consulto, previa autorizzazione della Azienda può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.
(4) Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.