Il decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, stabilisce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, e, in particolare, l’articolo 34, modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale ha introdotto misure a tutela delle persone con disabilità;
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022 definisce i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia;
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2023 „Criteri e modalità di utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie relative all’annualità 2021 e per la programmazione delle risorse finanziarie relative all’annualità 2022 del «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia»”, pubblicato il 12 aprile 2023, prevede per la Provincia Autonoma di Bolzano una quota complessiva di 249.792 Euro per gli anni 2021 e 2022 destinata alla realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di sottotitolazione, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione;
Nell’articolo 10 del decreto- legge 10 maggio 2023, n.51, convertito in Legge 3 luglio 2023, n.87, è stato stabilito che le disposizioni di cui all'art. 34-ter del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche presenti nei rispettivi territori;
La Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, definisce le misure per la partecipazione e l’inclusione delle persone con disabilità e, in particolare all’articolo 29, quelle per migliorarne l’accessibilità;
La Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano” e successive modifiche, disciplina all’articolo 20/bis la concessione di contributi ad enti pubblici o privati senza fine di lucro. Il comma 1 dell’articolo 20/bis citato stabilisce che il contributo massimo erogabile ammonta all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
La deliberazione della Giunta provinciale 10 aprile 2018, n. 332, e successive modifiche, approva i “Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale”.
La Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, in particolare l’articolo 9, stabilisce le scadenze per le procedure di spesa;
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’articolo 56 relativo agli impegni di spesa;
Si specifica che il Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità ha confermato con nota del 21.07.2023 il diritto di accesso al fondo da parte della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109;
Si dà atto che la concessione del finanziamento ai sensi della presente deliberazione è subordinata all’effettiva assegnazione delle risorse statali alla Provincia autonoma di Bolzano;
Il succitato decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2023, stabilisce la procedura per le Regioni e le Province autonome per accedere a tali risorse. La Provincia deve presentare a tal fine entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto sopraccitato una richiesta accompagnata da un atto programmatorio degli interventi, approvato dalla Giunta provinciale;
L‘Ufficio provinciale Persone con disabilità, sentiti gli enti del terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie come l’Ente nazionale sordi – sezione di Bolzano e l’Associazione Genitori Bambini audiolesi, ha elaborato l’atto programmatorio (allegato A) con la descrizione delle misure e delle procedure per l’accesso alle risorse;
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di approvare l’atto programmatorio di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nei limiti delle risorse del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia” assegnate dallo Stato, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2023, alla Provincia autonoma di Bolzano nella misura di euro 249.792,00, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio finanziario provinciale;
2. di demandare, a un successivo e separato provvedimento della competente direttrice della Ripartizione Politiche sociali, l’accertamento in entrata e l’iscrizione nel bilancio finanziario gestionale in vigore della prenotazione contabile e degli impegni di spesa relativi alle risorse statali assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano, a valere sul Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, e destinate al finanziamento del programma degli interventi di cui al punto 1 del dispositivo, previa positiva verifica dell’atto programmatorio provinciale da parte della competente struttura organizzativa dello Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2023.
3. L’attuazione dei presenti criteri nonché la concessione degli incentivi ai sensi della presente deliberazione è subordinata alla condizione dell’effettiva assegnazione delle risorse statali alla Provincia autonoma di Bolzano.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della Legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.