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1. che non sono soggette alle disposizioni di cui al capo III della legge provinciale del 21 luglio 2022, n. 5, e seguenti modifiche, salvo espressa diversa disposizione dei singoli regolamenti di esecuzione:
a) le abitazioni destinate ad alloggi di servizio;
b) le abitazioni degli enti pubblici non realizzate con fondi pubblici;
c) le abitazioni che, a causa dei particolari vincoli cui sono sottoposte o delle loro particolari caratteristiche, non sono idonee per l'edilizia residenziale pubblica e sociale;
d) le abitazioni destinate alla sistemazione temporanea di famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto o devono abbandonare le loro abitazioni per motivi di sicurezza pubblica o di utilità pubblica;
e) l’ammissione alle abitazioni dell’IPES concesse in locazione agli enti pubblici gestori dei servizi sociali, all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ai Comuni, a enti pubblici o ad organizzazioni private non a scopo di lucro ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 della legge;
f) le abitazioni adibite al servizio di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11/quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
La presente deliberazione entra in vigore il 1° settembre 2023.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.