1. I beneficiari si obbligano, a decorrere dalla data della richiesta di liquidazione del contributo, a utilizzare i beni oggetto di contributo effettivamente nell’ambito della propria attività; inoltre si obbligano a non modificarne la destinazione economica per un periodo di tre anni a partire:
a) dalla data della fattura di acquisto e, nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;
b) dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di acquisto tramite noleggio a lungo termine.
2. Nel medesimo periodo i beni non possono essere alienati o dati a noleggio. I soggetti pubblici possono mettere a disposizione della collettività i beni a titolo gratuito o dietro versamento di un contributo di partecipazione alle spese, che non può superare i costi di gestione sostenuti. I soggetti privati possono mettere i beni esclusivamente a disposizione dei propri dipendenti.
3. I contratti di noleggio a lungo termine di biciclette con pedalata assistita devono avere una durata minima di sei mesi.
4. In caso di acquisto di rastrelliere per biciclette, il beneficiario/la beneficiaria si impegna affinché queste presentino le seguenti caratteristiche:
a) siano saldamente ancorate ad un supporto fisso. Il telaio e la ruota anteriore della bicicletta si devono poter fissare entrambe alla rastrelliera;
b) vi sia un interasse di almeno 0,7 metri tra una bici e l’altra, nel caso di altezze uguali;
c) vi sia un interasse di almeno 0,5 metri tra una bici e l’altra, nel caso di altezze differenti;
d) per sistemi ad archetto: interasse di almeno 1 metro tra un archetto e l’altro.
5. In caso di acquisto di rastrelliere, i beneficiari si impegnano ad installare solo prodotti o sistemi certificati e/o verificati staticamente e a posizionarli soltanto su terreni per i quali disponga di un valido titolo per l’occupazione.
6. In caso di realizzazione di sistemi di sharing o di rimesse chiuse per biciclette, come box monoposto o a più posti, in uno spazio pubblico, essi devono essere predisposti in modo tale da rendere possibile l’utilizzo dell’AltoAdige Pass.
7. In caso di incentivi per studi, indagini, ricerche e progetti, essi dovranno essere messi a disposizione della Ripartizione provinciale Mobilità, che si riserva di utilizzarli e/o di pubblicarli per finalità istituzionali.