1. Per le attività incentivabili può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.
2. L’ammontare del contributo è calcolato in relazione al punteggio assegnato dalla commissione in base alle seguenti percentuali:
a) 70-100 punti: 75%
b) 60-69 punti: 60%
c) 50-59 punti: 50%
d) 40-49 punti: 40%
e) 30-39 punti: 30%
3. Per le misure di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo viene assegnato in base alla seguente valutazione tabellare:
a) per l’acquisto di biciclette con pedalata assistita è concesso un contributo pari al 30% della spesa ammessa, per un importo massimo di 500,00 euro per ciascuna bicicletta;
b) per il noleggio a lungo termine di biciclette con pedalata assistita è concesso un contributo pari al 30% della spesa ammessa, per un importo massimo di 100,00 euro a semestre per ciascuna bicicletta inclusa manutenzione ordinaria.
c) per l’acquisto di biciclette senza pedalata assistita è concesso un contributo pari al 40% della spesa ammessa, per un importo massimo di 300,00 euro per ciascuna bicicletta;
d) per la fornitura e posa di rastrelliere con tettoia, anche se tale tettoia è già presente, è concesso un contributo pari al 40% della spesa ammessa;
e) per la fornitura e posa di rastrelliere senza tettoia è concesso un contributo pari al 30% della spesa ammessa;
f) per la fornitura e posa di box monoposto o a più posti per biciclette, dotati di serratura, da parte di soggetti pubblici è concesso un contributo pari al 50% della spesa ammessa.
4. Per le misure di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), è concesso un contributo fino a un massimo di 50% della spesa ammessa, per un importo massimo di 200.000,00 euro per ciascuna domanda di contributo.
5. Nel calcolo dell’ammontare del contributo vengono detratti eventuali introiti, che superano eventuali spese di gestione corrente o spese di manutenzione ordinaria.
6. Nell’assegnazione dei contributi hanno precedenza le domande che non vengono valutate tramite sistema tabellare.
7. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla data di registrazione della domanda di contributo regolarmente presentata.
8. Il contributo non è concesso quando l’ammontare di contributo è inferiore a 1.500,00 euro.