1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse a contributo.
2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.
3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario/dalla beneficiaria nonché l’effettiva realizzazione dell’attività incentivata.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, la Ripartizione competente può sottoporre a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.
5. In caso di accertata irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
6. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n., 17, e successive modifiche.