1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:
a) “superficie foraggera avvicendata”, “arativo” e “frutta”: i tipi colturali così come definiti nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, nella versione vigente;
b) “superficie foraggera”: l’insieme delle superfici coltivate a prato e pascolo, nonché foraggere avvicendate, come fissati nel Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, nella versione vigente,
c) “malghe”: le malghe definite alpeggi nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, incluse le relative strutture necessarie all’alpeggio;
d) “aziende a indirizzo produttivo misto”: imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria;
e) “punti di svantaggio”: punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un’impresa agricola, disciplinato ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.
f) “azienda in forma associata”: ’impresa agricola con personalità giuridica, formata da diverse singole imprese agricole,
g) "acquisto di macchine ed attrezzature”: data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’acquisto.
h) “conduzione biologica”: conduzione biologica di un ‘impresa agricola in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (EU) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica. Per quanto riguarda il rispetto del carico di bestiame medio massimo si rimanda ai valori di cui all’allegata tabella 1, ridotto di almeno 0,2 UBA per ettaro di superficie foraggera. Per quanto riguarda la categoria “superfici foraggere fino a 1250 metri di altitudine” si applica il carico massimo di 2 UBA per ettaro di superficie foraggera.