1. Ai fini della concessione di un aiuto l’impresa agricola deve coltivare almeno:
a) 1,0 ettaro di superficie frutti-viticola o 2,0 ettari di superficie a prato, foraggera avvicendata o arativa per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
b) 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o arativa o 1,0 ettaro di superficie a prato o foraggera avvicendata per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5.
2. Se l’impresa agricola coltiva diversi tipi di colture, che singolarmente non raggiungono le soglie sopra menzionate, per le superfici di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’estensione minima di 2,0 ettari complessivi e per le superfici di cui alla lettera b) del comma 1 l’estensione minima di 1,0 ettaro complessivo, moltiplicando in entrambi i casi le superfici frutti-viticole e, relativamente alla lettera b) del comma 1, anche gli arativi per il fattore due. In caso di aziende in forma associata, per raggiungere le superfici minime di cui sopra si considera la somma delle superfici delle singole aziende associate.
3. Per la concessione di aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, eccetto quelle di cui al comma 5, lettere a) e b), del suddetto articolo, è richiesto il rispetto del carico di bestiame medio minimo di 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera e del carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. A tale scopo si considera tutto il bestiame tenuto in azienda, ad eccezione dei casi di collaborazione tra aziende adeguatamente documentati. In questi ultimi casi tutte le aziende partecipanti devono rispettare i rispettivi valori soglia riguardanti il carico di bestiame. Il carico di bestiame minimo deve comunque essere garantito nei propri edifici aziendali. Per le aziende in forma associata il calcolo del carico di bestiame avviene in base al numero totale dei capi di bestiame e di tutte le superfici foraggere delle aziende associate. Il calcolo del carico bestiame e delle UBA avviene secondo quanto previsti nella versione vigente del Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Per il calcolo del carico bestiame al momento della presentazione della domanda e della concessione dell’aiuto non si applica alcuna tolleranza. Una tolleranza di 0,1 UBA per ettaro di superficie foraggera si applica in sede di liquidazione dell’aiuto e di esecuzione dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui all’articolo 17. Le imprese, che intraprendono l’attività di allevamento di bestiame dopo la realizzazione degli investimenti incentivati, devono dimostrare il carico di bestiame medio minimo, calcolato a partire dalla data di avvio dell’attività di allevamento, entro la data di presentazione della domanda di liquidazione finale.
4. Il rispetto del carico di bestiame massimo deve essere comprovato sia al momento della presentazione della domanda, della concessione dell’aiuto sia al momento della liquidazione dei rispettivi pagamenti. Per la concessione di aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, è necessario rispettare tale obbligo anche per tutta la durata del vincolo di destinazione d’uso di all’articolo 17.
5. Qualora le iniziative incentivate siano realizzate in edifici o su superfici la cui disponibilità da parte del/della richiedente è comprovata da contratti di affitto o di locazione, cosa che costituisce comunque un presupposto per la concessione dell’aiuto, la durata minima dei contratti, calcolata dalla data di presentazione della domanda di liquidazione finale, deve corrispondere, in caso di fabbricati, alla durata del vincolo di destinazione d’uso degli investimenti incentivati, come definita all’articolo 17, comma 1. Nell’agevolare le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, si puó tenere conto di eventuali passaggi di terreni di terzi, se sussiste al riguardo una rispettiva servitù registrata al tavolare.
6. Le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 5, possono essere ammesse ad aiuto anche se vengono realizzate in comuni vicini al confine di province limitrofe, purché tali iniziative non fruiscano di agevolazioni da parte delle predette province.
7. In caso di danni causati da incendio o da forza maggiore a fabbricati rurali, nonché in caso di esproprio o alienazione di fabbricati rurali, la somma dell’aiuto e dei proventi derivanti da assicurazioni, esproprio o vendita non può superare un massimale pari a una volta e mezzo le spese ammissibili, e comunque non può superare la spesa riconosciuta. Ai fini del calcolo si considerano i proventi riferiti ai cinque anni antecedenti la concessione dell’aiuto.