(1) L'indennità di istituto viene assegnata:
- a) a categorie di personale che svolge mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza;
- b) a singole persone a cui vengono affidate mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carichi di lavoro non già adeguatamente retribuiti attraverso lo stipendio della qualifica funzionale di appartenenza.
(2) Presupposto per l'attribuzione dell'indennità di istituto è che le mansioni con conseguente maggiore responsabilità o rischi o carico di lavoro non siano già adeguatamente retribuite o retribuibili attraverso altri elementi retributivi.
(3) L'indennità di istituto può essere attribuita anche in sostituzione di altri elementi retributivi nonché in caso di svolgimento, anche saltuario, di attività per l'esercizio delle quali sia prescritto dall'ordinamento giuridico una particolare abilitazione professionale.
(4) Nella prima parte dell'allegato 1 al presente contratto sono indicate le categorie di persone che percepiscono già l'indennità d'istituto. Nella seconda parte di tale allegato sono indicate nuove categorie.
(5) Al personale che risulta esposto a rischi per la salute non eliminabili sulla base delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa specifica in materia viene attribuito un'indennità di rischio, sentito il Servizio centrale di prevenzione e protezione, da commisurare al grado di rischio non eliminabile. Al fine di una trasparente applicazione di questo comma la Ripartizione del Personale incontra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché, in caso di loro richiesta, anche preventivamente, per l'esame dei singoli casi. Ai relativi incontri partecipa anche il centrale Servizio di prevenzione e protezione nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della rispettiva unità organizzativa di appartenenza del personale interessato nonché i rappresentanti della sicurezza del personale del rispettivo servizio.