In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Condono edilizio - Cessazione della materia del contendere. Smaltimento di sottoprodotti animali non idonei al consumo umano

Sentenza (7 luglio) 22 luglio 2005, n. 304; Pres. Capotasti – Red. De Siervo
 
Ritenuto in fatto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15 giugno e depositato il 23 giugno 2004, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 – legge finanziaria 2004).
Con riferimento all'art. 34, il ricorrente osserva che tale disposizione stabilisce che «per le materie di competenza legislativa della Provincia» e «fatte salve le disposizioni penali», l'intero art. 32 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano».
L'Avvocatura ritiene che tale norma darebbe luogo a «gravi incertezze», in quanto da un lato l'art. 32 del decreto- legge n. 269 del 2003 conterrebbe numerose ed eterogenee disposizioni, dall'altro la disposizione impugnata opererebbe un generico rinvio allo statuto per l'individuazione delle materie di competenza provinciale.
Più specificamente, l'art. 34 contrasterebbe, innanzitutto, con l'art. 117, secondo comma lettera l), Cost., dal momento che le materie dell'ordinamento civile e penale rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato e, d'altra parte, il riconoscimento delle autonomie regionali non potrebbe legittimare l'introduzione di discipline differenziate in tali ambiti [di disciplina]. Né l'art. 8 dello statuto speciale legittimerebbe una tale possibilità, dal momento che la competenza legislativa primaria della Provincia incontrerebbe limiti «confrontabili con (anche se minori di)» quelli previsti dal novellato art. 117, terzo comma, Cost., di talché sarebbe erroneo assimilare la competenza prevista dall'art. 8 dello statuto ad una competenza legislativa esclusiva. Né alcuna modifica potrebbe discendere a tale riguardo dall'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Inoltre, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 34 impedirebbe l'applicazione delle norme concernenti il c.d. “condono edilizio” nel territorio provinciale, violando così anche l'art. 119 Cost., in quanto determinerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria dello Stato, il quale avrebbe inserito gli introiti attesi dalle oblazioni nella legge finanziaria 2004.
Infine, rileva l'Avvocatura che i legislatori locali non potrebbero emanare norme meramente “demolitorie” che statuiscano la non applicazione nel territorio regionale delle disposizioni statali. Tali norme pregiudicherebbero l'unità della Repubblica in violazione dell'art. 5 Cost. e comunque concreterebbero una sorta di autodichia in contrasto con l'art. 127, secondo comma, Cost., il quale riconosce alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di sottoporre allo scrutinio della Corte le disposizioni statali ritenute incostituzionali. In questa logica, sarebbe violato altresì l'art. 134 Cost.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 38 della legge provinciale n. 1 del 2004, nella parte in cui, inserendo l'art. 5 - sexies nella legge provinciale n. 10 del 1999, al comma 3 di quest'ultimo, consente che i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento». Il successivo comma 4 del predetto art.5 - sexies, prevede poi una sanzione amministrativa pecuniaria esigua per il caso di fuoriuscita e dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto. I commi 1 e 2 dell'articolo richiamato, che l'Avvocatura dichiara di non impugnare, consentono macellazioni domiciliari con il solo limite del consumo in ambito familiare.
Secondo il ricorrente la disposizione censurata contrasterebbe con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario «e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost.». Infatti, si osserva, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, all'art. 7 ha disciplinato la raccolta, il trasporto e il magazzinaggio di tali sottoprodotti e all'art. 9 ha posto l'obbligo per i mittenti, i vettori e i destinatari di tenere un apposito registro.
L'Avvocatura ritiene che l'art. 38 contrasti, altresì, «con l'esclusività prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con i limiti posti dallo statuto speciale alle competenze legislative della Provincia» (tra le quali non rientrerebbe la gestione dei rifiuti solidi), nonché «con le norme statali sia 'interposte' sia attuative delle direttive europee in materia di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
3. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso statale sia respinto in quanto inammissibile e comunque infondato.
Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004, la Provincia autonoma osserva innanzitutto che la disposizione disciplinerebbe gli aspetti strettamente amministrativi ed urbanistici del condono e sotto tale profilo atterrebbe alla materia "urbanistica" nella quale lo statuto speciale riconosce una competenza legislativa primaria provinciale. Lo stesso art. 34, facendo espressamente salve le disposizioni statali di tipo penale, sarebbe pienamente rispettoso del riparto di competenze tra Stato e Province autonome.
Peraltro, il rapporto tra le competenze legislative primarie delle Province autonome di Trento e Bolzano e quelle statali in materia di condono edilizio sarebbe già stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 418 del 1995, nella quale è stato riconosciuto alla Provincia il potere di decidere se dare applicazione o meno alla parte amministrativa della sanatoria.
Tale conclusione sarebbe stata confermata dalle più recenti sentenze n. 198 e n. 196 del 2004 – pronunciate successivamente alla notificazione del ricorso governativo – nelle quali si riconosce alle autonomie speciali la potestà di disciplinare liberamente la sanatoria degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio, purché nel rispetto della competenza statale in materia penale.
4. – Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 38, il quale introduce l'art. 5-sexies (Macellazioni domiciliari) nella legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), la Provincia autonoma afferma innanzitutto che quella sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sarebbe inammissibile, in quanto del tutto generica e immotivata, secondo la giurisprudenza di questa Corte.
In ogni caso, la censura sarebbe infondata, dal momento che la disposizione non inciderebbe sull'impatto ambientale della macellazione delle carni per uso domestico. Essa conterrebbe norme di semplificazione, giustificate dall'esiguità dei capi macellati (due l'anno) e inserite in un quadro volto a prevenire rischi di malattie animali. Pertanto, essa rientrerebbe nella materia della “tutela della salute” ovvero “dell'alimentazione”, entrambe attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Peraltro, osserva la resistente, l'art. 9, numero 10, dello statuto attribuisce alla potestà concorrente della Provincia la materia “dell'igiene e della sanità”, mentre l'art. 8, comma 1, n. 21, attribuisce alla competenza esclusiva la materia del “patrimonio zootecnico”.
Infondato sarebbe altresì il richiamo alle norme statali attuative delle direttive europee e, in particolare, al d.lgs. n. 22 del 1997, in quanto basato sull'erroneo presupposto che la norma impugnata rientri nella materia della “tutela dell'ambiente”.
In ogni caso il ricorrente, ad avviso della Provincia autonoma, non spiegherebbe in cosa consisterebbe la asserita violazione delle norme invocate né quali sarebbero i principî regolatori della materia.
Del tutto infondato, infine, sarebbe il richiamo al regolamento comunitario n. 1774 del 2002, innanzitutto in quanto – benché l'art. 38 della legge provinciale disciplini un'ipotesi quantitativamente esigua e marginale di macellazione, appunto quella domiciliare a scopi di sostentamento – non escluderebbe gli obblighi di sicurezza richiedendo che siano adempiuti gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente. Tale attenzione sarebbe confermata dalla previsione di una sanzione, contenuta nel comma 4 della norma, per i casi di violazione delle sue prescrizioni.
Inoltre, la normativa comunitaria richiamata sarebbe inapplicabile alla fattispecie in considerazione, dal momento che i residui di macellazione cui si riferisce la disposizione impugnata rientrerebbero tra i rifiuti alimentari con riguardo ai quali l'art. 7, comma 1, del regolamento n. 1774 del 2002 esclude che si applichino le norme in materia di raccolta, trasporto e identificazione contenute nell'allegato II al regolamento stesso. Per analoghe ragioni non sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 9 del medesimo regolamento.
D'altra parte, l'art. 38 presupporrebbe l'avvenuto assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente escludendo soltanto «ulteriori oneri aggiuntivi» rispetto ad essi e dunque non potrebbe sostenersi che il trasporto in questione avvenga in assenza di qualsiasi autorizzazione o controllo.
5. – Successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), la quale, all'art. 29, comma 1, lettera e), ha abrogato l'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
6. – In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale dà atto della sopravvenuta abrogazione dell'art. 34 della impugnata legge prov. n. 1 del 2004, ad opera della legge prov. n. 4 del 2004, affermando che «la materia del contendere parrebbe perciò cessata», ma aggiungendo, peraltro, di lasciare «alla difesa della Provincia il compito di evidenziare eventuali questioni originate dai tre mesi di vigenza del citato art. 34».
Con riguardo all'art. 38, la difesa erariale ribadisce le proprie censure, sostenendo, in particolare, che la disposizione impugnata concernerebbe la eliminazione dei rifiuti e pertanto rientrerebbe nella materia della “tutela dell'ambiente”.
Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria nella quale sostiene che si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
Per quanto attiene alle censure mosse avverso l'art. 38, comma 3, la Provincia autonoma ribadisce che le stesse sarebbero inammissibili, perché non motivate, e comunque infondate.
In particolare, la norma censurata atterrebbe alla materia del “patrimonio zootecnico” che l'art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla potestà esclusiva della Provincia, mentre, per i profili legati all'igiene e alla sanità, la competenza legislativa concorrente della medesima Provincia sarebbe espressamente prevista dall'art. 9, comma 1, numero 10 dello statuto.
Nel merito, la difesa della Provincia autonoma ribadisce l'infondatezza delle censure, osservando, in particolare, che il regolamento comunitario n. 1774 del 2002, di cui l'Avvocatura lamenta la lesione, non troverebbe applicazione alla fattispecie oggetto dell'art. 38 dal momento che detto regolamento escluderebbe l'applicazione ai rifiuti alimentari delle norme dallo stesso previste in tema di raccolta, trasporto e identificazione. In tale tipologia di rifiuti rientrerebbero anche i sottoprodotti derivanti dalla macellazione ai quali pertanto non si applicherebbero le disposizioni del regolamento.
Considerato in diritto1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004 – 2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004).
L'art. 34, stabilisce che «fatte salve le disposizioni penali, per le materie di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano» l'intero art. 32 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano». Tale norma, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), con l'art. 117, terzo comma, con l'art. 119, nonché con gli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, senza che possa ritenersi sorretto dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma dall'art. 8, numero 5, dello statuto speciale.
L'art. 38, il quale consente che i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento», violerebbe anzitutto l'art. 117, primo comma, della Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, che all'art. 7 ha disciplinato la raccolta, il trasporto e il magazzinaggio di tali sottoprodotti e all'art. 9 ha posto l'obbligo per i mittenti, i vettori e i destinatari di tenere un apposito registro. La disposizione impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e con la competenza esclusiva statale ivi prevista, con «i limiti posti dallo Statuto speciale alle competenze legislative della Provincia» (tra le quali non rientrerebbe la gestione dei rifiuti solidi), nonché con «le norme statali sia 'interposte' sia attuative delle direttive europee in materia di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
2. – Per ragioni di eterogeneità rispetto alle altre questioni sollevate con il medesimo ricorso avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2004, le indicate questioni di legittimità costituzionale devono essere trattate separatamente e decise con autonoma pronuncia.
3. – Quanto alla questione concernente l'art. 34 della legge impugnata, va osservato che nelle more del giudizio è anzitutto intervenuta la sentenza di questa Corte n. 196 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nell'art. 32 del decreto- legge n. 269 del 2003, in particolare riconoscendo alle Regioni il fondamentale potere di modulare l'ampiezza della sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi medesimi, ferma restando la esclusiva spettanza al legislatore statale della potestà di disciplinare i profili penali del condono edilizio straordinario, nonché di individuare la portata massima del condono stesso, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili. Nella medesima sentenza, con specifico riferimento alle Regioni ad autonomia particolare, questa Corte ha espressamente affermato che «ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale appare maggiore, perché in questo caso possono operare solo il limite della “materia penale” (comprensivo delle connesse fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio».
Successivamente alla decisione di questa Corte, il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto- legge 12 luglio 2004 n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191 del 2004, il quale, all'art. 5, ha stabilito il termine entro cui i legislatori regionali avrebbero dovuto determinare le specificazioni normative di loro competenza, provvedendo altresì, in conseguenza, a differire il termine originariamente previsto per la presentazione delle domande di sanatoria da parte dei soggetti interessati.
A ciò ha fatto seguito un duplice intervento legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, con l'art. 29, comma 1, lettera e), della legge 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), ha provveduto ad abrogare l'art. 34 oggetto dell'impugnazione nel presente giudizio, e, successivamente, con la legge 19 ottobre 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie), ha adottato la disciplina di attuazione nel territorio della Provincia del condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del decreto- legge n. 269 del 2003.
Gli intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo in termini di piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente e la connessa impossibilità di consolidamento di ogni eventuale effetto prodotto dalla disciplina impugnata, comportano la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure sull'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
4. – Quanto alle questioni concernenti l'art. 38, comma 3, della legge prov. impugnata, va preliminarmente osservato che il ricorrente fa erroneo riferimento ad una disposizione che formalmente non esiste, dal momento che l'art. 38 citato è costituito da un unico comma che dispone l'inserimento dell'art. 5-sexies (Macellazioni domiciliari) nella legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura) e che solo quest'ultimo articolo, in realtà, contempla un comma 3 peraltro corrispondente in tutto e per tutto alla norma censurata dal ricorrente. Tuttavia, in virtù di tale piena corrispondenza, il ricorso deve essere, per tale profilo, ritenuto ammissibile e riferito correttamente all'art. 38 della legge prov. n. 1 del 2004 nella parte in cui introduce l'art. 5-sexies, comma 3, nella legge prov. n. 10 del 1999.
5. – Le questioni proposte sono inammissibili sotto diverso profilo.
Anche non dando rilievo al fatto che le diverse censure prospettate dal ricorrente sono costruite, in termini complessi, sia su parametri statutari che su disposizioni del Titolo V della Costituzione, senza che venga prescelto in termini chiari il regime di autonomia costituzionale cui fare riferimento, l'unica censura sorretta da una adeguata motivazione concerne la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per l'asserito contrasto con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
Con riferimento a tale censura il ricorrente non ha però argomentato in alcun modo per quale ragione debba essere preso in considerazione l'art. 117 Cost. anziché lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Pertanto, stante la assoluta mancanza di argomentazione al riguardo, in conformità al costante orientamento di questa Corte (cfr. sentenze n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), deve essere dichiarata l'inammissibilità anche di tale censura.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 
riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004 2006 e norme legislative collegate  legge finanziaria 2004), con il ricorso indicato in epigrafe,
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, all'art. 119, nonché agli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, nella parte in cui introduce l'art. 5-sexies, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionDisposizioni in materia di tributi
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10 (Adeguamento di leggi provinciali)
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15
ActionAction Art. 16
ActionAction Art. 17
ActionAction Art. 18
ActionAction Art. 19
ActionAction Art. 20
ActionAction Art. 21
ActionAction Art. 22
ActionAction Art. 23
ActionAction Art. 24
ActionAction Art. 25
ActionAction Art. 26
ActionAction Art. 27
ActionAction Art. 28
ActionAction Art. 29  
ActionAction Art. 30
ActionAction Art. 31
ActionAction Art. 32
ActionAction Art. 33
ActionAction Art. 34
ActionAction Art. 35
ActionAction Art. 36
ActionAction Art. 37
ActionAction Art. 38
ActionAction Art. 39 (Abrogazioni)
ActionAction Art. 40 (Entrata in vigore)
ActionActionTabella A e B
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionArt. 1 (Prima seduta del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 2 (Presidenza provvisoria)
ActionActionArt. 3 (Appello e giuramento dei consiglieri/delle consigliere)
ActionActionArt. 4 (Assunzione della carica di consigliere/consigliera provinciale)
ActionActionArt. 5 (Appartenenza al gruppo linguistico)
ActionActionArt. 6 (Elezione del/della Presidente del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 7 (Elezione dei/delle Vicepresidenti e dei segretari questori/delle segretarie questore)
ActionActionArt. 8 (Elezioni suppletive)
ActionActionArt. 9 (Elezione del/della Presidente della Provincia)
ActionActionArt. 10 (Elezione degli assessori/delle assessore e dei/delle Vicepresidenti della Provincia)
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12 (Pubblicazione dell’esito dell’elezione della Giunta)
ActionActionArt. 13 (Elezioni suppletive)
ActionActionArt. 13/bis (Dimissioni di un consigliere/una consigliera provinciale e surroga)
ActionActionGLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionIL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionDISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
ActionActionLE COMMISSIONI LEGISLATIVE
ActionActionDISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionVOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ActionActionPROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
ActionActionRELAZIONI E AUDIZIONI
ActionActionFUNZIONI DI CONTROLLO
ActionActionUSO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico